Le opportunità per chi Coopera in gruppo per un mondo migliore sono molte.. peccato che pochi lo sanno o non gli viene detto..
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Utilizzo agevolato dei locali per le APS del Terzo Settore
Il Codice indica che, per gli Enti del Terzo settore è consentito lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale presso la propria sede anche temporanea, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; per usufruire di questa agevolazione le attività istituzionali non devono avere carattere produttivo.
Viene inoltre consentito di ottenere incomodatodallo Stato, dalle regioni e province autonome e dagli enti locali beni immobili e mobili di proprietà delle stesse ma non utilizzati.
La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
Eccezione viene fatta per le imprese sociali che non possono usufruire di tale agevolazioni in ragione della specificità delle stesse e per evitare situazioni distorsive della concorrenza con altre tipologie di imprese.
I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono seguenti attività: – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
La concessione può essere data con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese dell’ETS che l’ha ricevuta in concessione, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento delle attività sopra indicate.
La concessione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Le concessioni potranno essere assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
Cerca e Leggi l’art. 71 del Decreto Enti del Terzo Settore
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