VORREI CREARE UNA COOPERATIVA SOCIALE DEL LAVORO E DELLO SCAMBIO
UNA COOPERATIVA CHE RADUNA SOLO PERSONE DISAGIATE CON MENTALITA' ALTRUISTICA POSITIVA COOPERATIVA
CIOE' PERSONE RICCHE DI AMORE E VALORI INTERIORI CHE COLLABORANO PER VIVERE MEGLIO UNITI E SOLIDALI.
Un piccolo mondo che si espande...
Questa cooperativa accoglie persone con tutte queste caratteristiche:
Persone unite per gli stessi ideali
Persone di mente e cuore aperto
Persone che hanno una mentalità cooperativa a posto della solita mentalità competitiva e all'egoismo.
Persone unite e pronte per costruire oggi e non domani
Persone pronte a scambiarsi gratuitamente e condividere creatività, esperienze,arte, cultura, saperi, manodopera,oggetti beni materiali...
Persone troppo sensibili e oneste stanche di vivere nella solitudine in un mondo insensibile e sempre in corsa.
Persone che amano stare in compagnia, allegria, festa.
Persone che hanno deciso di godersi il presente senza dover più correre ricercando le momentanee felicità facendo shopping o lavorando come somari per superare qualcuno....
Oltre all'obbiettivo di una mentalità collettiva fatta di cooperatività aiuto e scambio che farebbe risparmiare enormi somme di denaro ho in mente di organizzare degli eventi e servizi ci possano garantire un sussidio di sopravvivenza.
LA COOPERATIVA SOCIALE si occupa principalmente dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, dalla legge 68/1999 e dalla legge regionale 30/2003 e successive modifiche. Questo si realizza con la progettazione di percorsi personalizzati orientati alla scoperta di potenzialità già presenti nella persona, all’acquisizione di capacità professionali e all’ingresso nel mondo del lavoro.
Ognuno farà solo quello che sà fare meglio secondo le sue doti , possibilità fisiche e mentali, senza fatiche, costrizioni.
Servizi sociali, Enti pubblici e altre Istituzioni e privati potrebbero avere bisogno dei nostri servizi:
- Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale
I servizi di pulizia forniti dalla Cooperativa riguardano sostanzialmente l’ambito delle pulizie civili.
Il servizio viene erogato a Enti Pubblici, sia in appalto che in convenzione ai sensi dell’art. 4 - 5 della legge 381/91 e a clienti privati (condomini, uffici, appartamenti) e in conformità dell’art. 14 Legge 30 .
Attraverso la gestione di questa attività si inseriscono al lavoro persone disabili e svantaggiate, accompagnandole ad un’autonomia occupazionale e ad una reale integrazione sociale anche attraverso la progettazione di tirocini e borse lavoro.
- Apertura e chiusura parchi
- Affissioni manifesti
- Confezionamenti e imballi
- Gestione biblioteche
- Gestioni e aiuto mense
- Manutenzioni stabili e parchi
- Volantinaggio
- Pulizia case e stabili
- Recupero e vendita di beni usati
- Aiutare giovani e anziani all'uso del computer
- Rieducazione posturale
- Ginnastica dolce
- Autista per visite e commissione
- Accompagnamento
- Attività ricreative ,ecc.ecc. (vedi sotto)
La cooperativa sociale organizzerà eventi incontri gite e feste settimanali e mensili dato che lo scopo non è solo quello economico ma quello della fratellanza.
Quello che state leggendo è solo parte del progetto, il resto sarà illustrato e migliorato quando saremo tutti insieme...
Mi auguro di aver svegliato in voi un vecchio e forte desiderio di migliorare il mondo cominciando con dei piccoli passi intorno a noi...
Spero di trovare persone con la mia stessa mentalità che mi aiutino a far partire questo progetto e tenerlo in vita per le generazioni a venire...
Cos'è una cooperativa sociale
La cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa.
Le cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, oppure attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.
Lo sviluppo di questa particolare forma imprenditoriale è legato a una molteplicità di fattori. Da un lato gli enti pubblici esternalizzano alle cooperative sociali una quota crescente di servizi sociali, sanitari, educativi e relativi alle politiche giovanili[1]. D'altro canto esistono fenomeni di auto organizzazione della società civile (cittadini, gruppi informali, associazioni, ecc.) che promuovono la nascita di cooperative sociali per rispondere a bisogni insoddisfatti o per innovare l'offerta di servizi di benessere collettivo.
Ai sensi della legge del 1991, le cooperative sociali rientrano in una speciale categoria, caratterizzata dal fatto di“perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).
ONLUS
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Ad essa, secondo l'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
Le ONLUS non sono un nuovo tipo di soggetto giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalle norme civilistico, ma una categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un regime fiscale particolare in relazione allo scopo non lucrativo.
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
- le associazioni riconosciute e non riconosciute;
- i comitati;
- le fondazioni;
- le società cooperative;
- gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Non possono in ogni caso essere ONLUS:
- gli enti pubblici;
- le società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- le fondazioni bancarie;
- i partiti e movimenti politici;
- i sindacati;
- le associazioni dei datori di lavoro e di categoria.
Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto):
- le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e purché - ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995;
- le organizzazioni non governative;
- le cooperative sociali;
- i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da cooperative sociali.
Gli enti che non sono ONLUS di diritto possono diventare ONLUS solo se ottengono l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.
Requisiti dello statuto o atto costitutivo
Al fine di acquisire la qualifica di ONLUS è necessario che lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
- assistenza sociale e socio sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Finalità
Per gli ambiti di attività dell'istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività sono rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo e coloro i quali operano su mandato dell'organizzazione.
Tuttavia, in relazione alle attività connesse, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della ONLUS. L'esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di ONLUS.
Alcune categorie di enti hanno la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate (sono le cosiddette ONLUS parziarie):
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno).
Agevolazioni fiscali
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda:
- le imposte sui redditi;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- altre imposte indirette.
Con la legge "+ Dai - Versi" si è resa possibile inoltre una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni nonprofit ONLUS e si è così favorita l'attività di raccolta fondi.
A partire dal 17 marzo 2005, le imprese e le persone fisiche potranno detrarre/dedurre dal proprio reddito imponibile le eventuali donazioni destinate a favore di onlus e di altre tipologie di enti; la deducibilità è possibile per importi fino al 10% del reddito, e comunque entro un tetto massimo di € 70.000,00. Le ulteriori ipotesi di risparmio fiscale, pur se non sono cumulabili con la "+ Dai - Versi", continuano comunque a sopravvivere, e pertanto:
- le persone fisiche possono beneficiare della detrazione delle imposte del 19% delle donazioni, entro un tetto massimo di € 2.065,83 (il che rende sempre più conveniente la formula "+ Dai - Versi" salvo nei casi di redditi bassissimi);
- i soggetti IRES possono dedursi fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato, oppure, in alternativa, € 2.065,83.
È evidente che la prima ipotesi è conveniente per aziende con redditi d'impresa superiori a € 3,5 milioni, mentre la seconda lo è per aziende con redditi d'impresa inferiori a € 20.658,30.
Dal 2006 le ONLUS possono infine concorrere al cinque per mille.
LINK UTILI
I PROGETTI UMANITARI DI RAYMOND BARD
CHI RAPPRESENTO IO..
CHI è RAYMOND BARD ?
COS'E' PER ME' IL BENESSERE TOTALE
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CERCO PERSONE SPECIALI PER UN PROGETTO SPECIALE
CERCO PERSONE SAGGE , ANZIANI E DISAGIATI DALL'ANIMA PULITA E PURA CHE MI AIUTINO A CREARE UN PICCOLO MONDO FATTO DI LAVORO COOPERATIVO
IL PROGETTO PARTIRA' TRA BERGAMO E MILANO
PREFERIBILMENTE BERNAREGGIO TREZZO CAPRIATE BUSNAGO
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QUESTO è IL MIO MOTTO
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Ecco un mio vecchio progetto....
ma nessuna persona altruista si è fatta avanti...
Quali sono i motivi secondo voi?
ma nessuna persona altruista si è fatta avanti...
Quali sono i motivi secondo voi?
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raymondbard@hotmail.it
cell. 3202181316
cell. 3202181316
Tra i principali diritti dei soci figurano:
RispondiEliminail diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione
il diritto di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture le attrezzature
il diritto di partecipare alla vita associativa, il diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti
Tra i principali doveri dei soci figurano:
il rispetto dello statuto e dei regolamenti
l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali
il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita
il rispetto delle finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali
l'utilizzo corretto delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'associazione.
L'associato può sempre presentare, in qualsiasi momento, le dimissioni dall'associazione, comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato che si dimette, per qualsiasi motivo, non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all'associazione per la partecipazione alle attività.
L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, come ad esempio azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'associazione, tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa, morosità nel pagamento della quota associativa, mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari. L'associato escluso può sempre presentare ricorso all'assemblea dei soci contro la decisione del Consiglio Direttivo.
- See more at: http://www.associazioni.avvocatoferrante.it/i-soci-dell-associazione.html#sthash.RfPyfw9c.dpuf
Raymond Bard
RispondiElimina21 marzo 2013
Come costituire un'Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa o di Volontariato
Il primo passo
Per costituire un'associazione è indispensabile essere almeno un gruppo di persone. Una volta decisa la costituzione è necessario convocare un'Assemblea di Costituzione tra i soggetti interessati che discutano e ne approvino l'Atto Costitutivo e lo Statuto.
Statuto e Atto costitutivo
Lo Statuto dell'Associazione deve rispettare i criteri di democraticità, vale a dire tutti i soci sono uguali, hanno gli stessi diritti e possono essere eletti alle cariche elettive. Dentro lo Statuto vanno elencati:
gli scopi dell'Associazione
i requisiti necessari per l'iscrizione
gli organi dell'Associazione (la loro durata e i loro distinti compiti).
E' utile registrare l'atto costitutivo all'Ufficio del Registro della propria provincia, in quanto può essere necessario nel caso si stipulino contratti o si richiedano contributi da Enti Pubblici, che tendenzialmente possono essere richiesti dopo almeno due anni di vita dell'Associazione. L'atto di costituzione (sottoscritto dai soci fondatori) e lo statuto vanno registrati presso un notaio, la spesa è di circa € 300. L'Associazione non ha personalità giuridica quindi non può possedere beni immobili.
Gli organi dell'Associazione
E' necessario che tra gli organi dell'Associazione siano almeno previsti:
l'Assemblea dei soci (si riunisce almeno una volta all'anno, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio, è il massimo organo deliberante dell'Associazione)
il Consiglio Direttivo (ne fanno parte il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, e almeno 1 altro membro, in quanto i componenti devono essere in numero dispari, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al presidente e all'assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina)
il Collegio dei Revisori dei Conti (eletto dall'assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto)
il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ed ha quindi la responsabilità giuridica, può essere eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, la sua carica (come del resto tutte le altre cariche nell'associazione) è temporanea.
Come disciplinare le attività associative
E' obbligatorio tenere un registro cassa per il bilancio sociale anche se non va depositato, e i fogli dunque non vanno vidimati.
Le attività dell'Associazione possono essere rivolte ai soci oppure no, devono essere in prevalenza senza scopo di lucro, eventuali attività commerciali possono essere esercitate ma non in natura prevalente rispetto alle altre attività associative, previa apertura di una partita IVA e quindi tenuta di libri contabili e pagamento dei dovuti oneri fiscali.
CONTINUO
RispondiEliminaEventuali utili vanno reinvestiti nelle attività dell'Associazione. Nell'eventualità che l'Associazione voglia funzionare come circolo o produrre servizi ai propri soci (ad esempio rivendita bevande, alcolici, alimenti, ecc.) è necessario per ottenere le autorizzazioni aderire ad un'associazione del tempo libero a diffusione nazionale con riconoscimento del Ministero dell'Interno (ad esempio ARCI, ACLI, AICS, CAPIT, ANSPI, ENDAS, ecc.).
Come costituire un circolo o un'associazione culturale
Il punto di partenza per costituire un'associazione è quello di redigere i relativi Statuto ed Atto di costituzione. La costituzione può avvenire indifferentemente nella forma di atto pubblico, con l'intervento quindi di un notaio, oppure con un semplice atto privato tra un gruppo di persone. Questi documenti devono esplicitare la denominazione dell'ente, le attività che attraverso esso si intendono svolgere, lo scopo istituzionale, il patrimonio, la sede, oltre alle norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione interni. Devono essere anche fissati i diritti e i doveri degli associati nonchè le condizioni di ammissione.
Si consiglia comunque, prima di mettersi al lavoro, di leggere attentamente il libro I del codice civile, agli articoli dal 14 al 35. Un'associazione si può costituire a costo zero.
Sotto il profilo giuridico le associazioni e i circoli culturali possono essere RICONOSCIUTI o NON RICONOSCIUTI dallo Stato italiano. Solo tale riconoscimento conferisce loro personalità giuridica, limitando così la responsabilità degli amministratori agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. Nel caso si opti per il riconoscimento occorre registrarsi presso l'Ufficio del Registro ed inoltrare la relativa richiesta di riconoscimento alla Prefettura, che avvierà il procedimento affinché la pratica, passando per il ministero competente, giunga infine alla Presidenza della Repubblica.
Se tutto procede bene il decreto di riconoscimento può arrivare prima di 2 anni. I tempi possono essere più brevi nel caso in cui l'associazione limiti la sua attività all'ambito provinciale o regionale: in questo caso, infatti, il via libera viene dato dal Prefetto o dal Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto di un'associazione che aspiri al riconoscimento statale deve essere redatto dal notaio e contenere, oltre ai dati summenzionati, anche l'obbligo dell'approvazione annuale del bilancio.
Va ricordato infine che sono previste agevolazioni fiscali (legge 153/94, art. 14) per le associazioni che aderiscono ad una delle Associazioni Nazionali di settore riconosciute dal Ministero (ARCI, AICS ecc...). La scelta dell'adesione deve essere citata nell'articolo 1 dello statuto.
Ottima idea mi impegno a fare passa parola
RispondiEliminaGrazie spero di non attirare le persone sbagliate...
EliminaNon immagini quanti servi del dio denaro vanno a caccia di business...
Vorrei aiutare le persone come mè.... persone troppo sensibili che si sono ammalate e invalidate in una società consumistica e competitiva....
Cerco persone oneste e ricche interiormente per cooperare e vivere felici con quello che serve...
Spero anche che mi contattino persone con esperienze di cooperative per darmi una mano a cominciare...
condividete questo post amici...
PER MONZA BERGAMO MILANO
RispondiEliminaCOOPERATIVA ONLUS HELP
Ciao a tutti ho 43 anni oggi con qualche problema di salute che mi invalida parzialmente nelle attività lavorative...
Ho deciso di lasciare un posto di lavoro che mi sta uccidendo piano piano e dato che ho studiato e imparato molte discipline che riguardano il benessere l'altruismo la cooperazione l'amore la compassione la filosofia e la ricchezza interiore , oggi ho intenzione di raggruppare persone simili a mè e costituire una cooperativa sociale molto particolare...
Chi può aiutarmi?
Chi ha esperienze di cooperative e associazioni?
Chi è veramente motivato e non curioso a creare un piccolo mondo di persone felici e cooperative TRA LORO ?