Un modo semplice per essere altruisti felici e circondati da tanti amici.
Possiedi una grande villa tra Bergamo e
Milano?
o anche in altri luoghi ?
Non riesci a venderla o affittarla ?
Ti dà fastidio vederla abbandonata ?
Ti piacerebbe vederla sempre in perfette condizioni ?(taglio erba,idraulica,pittura,impianto elettrico,ecc.)
Ti piacerebbe darla in COMODATO D'USO senza responsabilità alla persona con più referenze possibili ?
Ti piacerebbe ricavarne dei benefici a livello di benessere,piacere e divertimento ?
Ti piacerebbe che qualcuno per tè si accolli le spese di manutenzione E bollette,ecc?
Ti piacerebbe partecipare a feste ed eventi culturali ricreativi e sportivi ?
Ti piacerebbe avere intorno a te persone selezionate con cui puoi condividere idee,hobby,ideali e realizzare sogni mai avverati?
Se leggendo queste righe percepisci qualcosa che alimenta anche la tua fantasia,il tuo cuore, la tua parte umanitaria, allora puoi
contattarmi io sono Raymond Bard coach life, ricercatore scientifico personal trainer del benessere psico-fisico e realizzatore di sogni, impegnato nella lotta contro le ingiustizie e i disagi umani
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Cos'è il comodato d'uso ?
Il "comodato è essenzialmente gratuito" (testuale nell'art. 1803 c.c., rubricato "definizione"), in quanto, se vi fosse un pagamento in denaro, ci troveremmo di fronte ad un altro tipo di contratto e cioè alla locazione (ciò che, nel linguaggio comune, viene sempre chiamato affitto, mentre tale nome spetta solo alla locazione di beni produttivi; art. 1615 c.c.). Dunque è pleonastico ed errato parlare di comodato gratuito: il comodato è sempre gratuito o non è un comodato.
Esiste tuttavia il comodato oneroso, che si verifica allorquando chi riceve in comodato il bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione che, tuttavia, non assurge a corrispettivo del godimento. Es: la concessione in comodato della propria villa per il periodo estivo, in cambio della semina dell'erba in giardino, e della cura delle siepi.
La Cassazione ha qualificato come oneroso un comodato che prevedeva, da parte del comodatario, il pagamento di una somma periodica idonea al solo rimborso delle spese (Cass. 2001, n. 3021).
In alcuni casi è possibile che il contratto di comodato preveda un risarcimento per le spese vive della cosa: caso frequente è che il condominio negli immobili sia a totale carico del comodatario (colui che ha ricevuto la cosa).
attribuisce al comodatario precisi obblighi e responsabilità, fra i quali quelli di: a) custodire e conservare il bene oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia; b) sostenere le spese di manutenzione ordinaria necessarie per evitare il deterioramento non fisiologico del bene stesso; c) non concedere il bene in godimento a terzi senza la preventiva autorizzazione del comodante;
Ecco un contratto già pronto:
CONTRATTO DI COMODATO
Stipulato oggi <data>, in <luogo>
TRA:
Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in<località> via <indirizzo>
- comodante -
E:
Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in<località> via <indirizzo>
- comodatario -
Le parti convengono e stipulano:
1 - Il sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, il seguente bene: <descrizione>
2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: <descrizione>, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
3 - La durata è fissata in mesi (oppure anni) e giorni <numero> con decorrenza dal<data> e scadenza il <data>. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.
4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
5 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.
6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
7 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.
8 - Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
9 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sig. <nome e cognome>.
10 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risacimento del danno.
11 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile
Letto, approvato e sottoscritto.
Il comodante | Il comodatario | |
.................................... | .................................... | |
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||
Il comodante | Il comodatario | |
.................................... | .................................... |
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Info: 320 2181316
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PASSAPAROLA PER UN MONDO MIGLIORE....
RispondiEliminaCONTRIBUISCI A CREARE A COSTRUIRE QUALCOSA DI POSITIVO...
SONO TUTTI BRAVI A LAMENTARSI E A DISTRUGGERE....
O NO?
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