Permessi retribuiti: cosa sono come fare ad ottenerli
Prima specifica da fare relativa ai permessi retribuiti è che questi sono differenti dalle ferie. Il diritto di ogni dipendente di godere di alcuni giorni di ferie ogni anno è sancito dalla Costituzione, la misura in cui essi sono maturati e possono essere goduti è fissato dai CCNL; mentre la misura e la modalità in cui si possono utilizzare i permessi retribuiti sono dettati dai contratti collettivi.
I permessi retribuiti richiesti per necessità del lavoratore
I permessi retribuiti sono richiesti in base alle necessità personali del lavoratore, non sempre quindi possono essere concordati con il datore di lavoro (pensiamo ad esempio ai permessi retribuiti per gravi motivi familiari o per lutto). Inoltre spesso l'anticipo con cui il dipendente richiede i permessi retribuiti è molto breve. In ogni caso, anche se in forma minore rispetto ai ROL o alle ferie, il datore può opporsi.
E' da considerare che ad un'azienda, solitamente, grava di più il costo dei permessi retribuiti rispetto alla retribuzione legata ai giorni di ferie. Per tale ragione l'impresa tende a far si che i propri dipendenti usufruiscano prima dei permessi retribuiti e poi delle ferie. A fine anno infatti, i permessi e le ferie non goduti devono essere liquidati al lavoratore in busta paga.
Quando e con quali modalità un lavoratore può usufruire dei permessi retribuiti? L’ordinamento italiano - attraverso le norme definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) – riconosce al lavoratore il diritto di fruire di periodi di astensione dall’obbligo della prestazione lavorativa, con il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento retributivo e il riconoscimento dell’anzianità di servizio. Questo tipo di tutela si sostanzia in permessi o congedi retribuiti per i quali l’ordinamento giuridico ha valutato in maniera prevalente gli interessi costituzionalmente garantiti del lavoratore rispetto al mero interesse del datore di lavoro. I permessi retribuiti costituiscono una delle principali applicazioni, da parte della Repubblica Italiana, dei principi costituzionali di solidarietà sociale ed uguaglianza.
Ecco, nel dettaglio, le varie tipologie di permesso retribuito:
1) Congedo matrimoniale. Ne hanno diritto tutti coloro che contraggano matrimonio avente validità civile. L’unica differenza tra le categorie (impiegati e operai dipendenti di aziende industriali, artigiane o cooperative) riguarda le modalità di calcolo e di pagamento dell’assegno.
2) Congedo parentale. Si intende il diritto in capo a entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi otto anni di vita del bambino (dodici per i figli adottivi e in affidamento). Nei primi otto anni di vita del figlio la legge prevede la possibilità per i genitori lavoratori di astenersi dall’attività lavorativa per un totale di dieci mesi, frazionati o continuativi. Ciascun genitore può usufruire del congedo parentale per un massimo di sei mesi. In questo periodo lavoratori e lavoratrici hanno diritto a un’indennità pari al 30% della normale retribuzione.
3) Permessi per l’assistenza dei disabili. La Legge n.53 dell’8 marzo 2000 prevede che i familiari di soggetto con handicap in situazioni di gravità possano beneficiare di un congedo retribuito della durata massima di due anni. Successive modifiche della corte Costituzionale hanno esteso il beneficio al coniuge convivente e al figlio del soggetto disabile convivente. Il congedo può essere utilizzato in maniera frazionata anche a giorni interi. Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.
4) Permessi e congedi per motivi personali e/o familiari. L’art. 4 della L. 8 marzo 2000 n. 53 (successivamente integrato dal regolamento di cui al DM 21 luglio 2000 n. 278, oltre che dalle norme di dettaglio previste dai contratti collettivi) prevede che i lavoratori possano fruire di permessi retribuiti e congedi per motivi personali specificamente previsti. Durante l’astensione dal lavoro i lavoratori conservano il posto di lavoro e al termine del periodo hanno diritto, salvo rinuncia espressa, di rientrare nella medesima unità produttiva. La legge prevede che il lavoratore possa godere di un permesso retribuito pari a tre giorni all’anno qualora si verifichi il decesso o la grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche se non convivente) o di un convivente (purché con stabile convivenza risultante da certificazione anagrafica).
5) Permessi per motivi di studio. La legge 300/1970 prevede agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami che attenuano, in maniera parziale, gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. La norma dispone che i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abbiano diritto a essere inseriti in turni di lavoro atti ad agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Gli studenti-lavoratori sono, inoltre, dispensati da prestazioni di lavoro straordinario e possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti in occasione degli esami.
6) Congedi formativi. L’art. 6 della L. 8 marzo 2000 n. 53 ha posto i principi in base ai quali la contrattazione collettiva deve attuare il diritto del lavoratore alla formazione continua. Tali permessi retribuiti sono fruibili per la frequenza di corsi di formazione professionale tenuti presso sedi operative pubbliche o private e selezionati tra i corsi e le istituzioni già accreditate dalle Regioni.
7) Permessi per visite mediche. La legge riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche o per effettuare cure terapeutiche solo in situazioni ben determinate e nei casi di tossicodipendenza e di soggetti portatori di handicap. Nel settore privato, l’Inps individua modalità di cura che assicurano il diritto alla fruizione di permessi retribuiti. L’eventualità di visite mediche che non rientrano nelle ipotesi precedenti è invece regolata normalmente dai contratti collettivi e, talvolta, dalla prassi aziendale. Di solito, i lavoratori possono avvalersi dei permessi anche in forma oraria.
8) Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo. I lavoratori dipendenti che donano il loro sangue (quantità minima 250 grammi) hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. La giornata di riposo è di 24 ore decorrenti dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione, oppure, mancando tale riferimento, dal momento della donazione risultante da certificato medico. Di conseguenza la retribuzione spettante al donatore è quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo. Inoltre, per usufruire del permesso il lavoratore deve effettuare il prelievo presso un centro trasfusionale o presso un centro di produzione di emoderivati, regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.
9) Permessi per cariche pubbliche ed elettive. A prescindere dai vari periodi di aspettativa non retribuita di cui è possibile godere in occorrenza dell’elezione presso i Parlamenti nazionale ed europeo oppure presso le assemblee regionali, i lavoratori dipendenti che vengono eletti nelle amministrazioni locali ovvero che assumono incarichi in qualità di membri degli organi esecutivi presso tali amministrazioni, possono godere dei permessi previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. I permessi sono retribuiti a condizione che l’assenza dal servizio sia giustificata dall’esercizio delle loro funzioni e che il datore di lavoro ne sia informato per iscritto almeno un giorno prima. In
questo caso il datore di lavoro corrisponde la retribuzione nei giorni di assenza ed ha diritto ad ottenerne il rimborso dall’ente regionale o provinciale a beneficio del quale i lavoratori rivestono le cariche suddette.
10) Permessi per attività sociali e di volontariato. La legge prevede particolari permessi retribuiti per lavoratori dipendenti che svolgano attività di volontariato presso strutture che perseguono specifici obiettivi di solidarietà sociale come Protezione civile e Soccorso alpino e speleologico.Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all'Inps) – Circ. 86/1999, punto g) - Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg 16866/2007;
Per quanto riguarda i portatori di handicap permessi e congedi sono regolati dalla Legge 104/1992 art. 3 integrata da Dlgs 151/2001 art. 42. Alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore.
RICORSI
Avverso i provvedimenti di reiezione per le domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Sede Inps di residenza. Circ. 182/1997, punto 11
Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie
CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006).
La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.circ. 32/2006 punto 2
La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata, infatti l'accertamento dell'handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata - L. 80/del 9.3.2006 - msg. n. 8151/2007.
Qualora il provvedimento definitivo non sia di handicap grave si procederà al recupero dei permessi retribuiti fruiti.
DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.
Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà allegare alla domanda:
- copia della ricevuta della domanda presentata alla Commissione Medica Integrata e solo se tale richiesta sia stata presentata almeno 90 giorni prima potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria;
- dichiarazione liberatoria, in caso di certificazione provvisoria, nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5.
Se la richiesta dei permessi viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento dell'handicap grave la domanda per la fruizione dei permessi sarà respinta con l'annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell'handicap grave
- qualora il provvedimento definitivo non riconosca la gravità dell'handicap, si procederà al recupero delle prestazioni erogate in quanto divenute indebite circ. 32/2006;
- qualora il provvedimento definitivo non riconosca la situazione di gravità ab origine, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.
Recupero delle prestazioni erogate
Il recupero delle prestazioni erogate avverrà solo dopo provvedimento definitivo di disconoscimento della condizione di handicap grave msg. n. 8151/2007. Solo qualora tale disconoscimento non abbia convalidato ab origine lo stato di handicap grave, le Sedi Inps provvederanno, in misura totale, al recupero delle prestazioni indebitamente concesse, altrimenti si procederà, al recupero dei benefici fruiti oltre il periodo di temporanea sussistenza dell'handicap con riferimento al provvedimento definitivo
MEDICO ABILITATO
La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista, per medico specialista si intende anche il medico dell’Ospedale purchè:
- se medico dell’Ospedale che visita ambulatoriamente, sia specialista nella patologia denunciata;
- se medico dell’Ospedale che segue in corsia il soggetto, il requisito specialistico transita dal medico al reparto e quindi è sufficiente che il medico sia specializzato nelle patologie di interesse; per medico dell’Ospedale inoltre si intende il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. circ. 32/2006 punto 1.
Il medico dell’Inps non potrà rettificare il giudizio sull’handicap e/o sulla situazione di gravità espresso né nella certificazione provvisoria né in quello definitivo della Commissione ASL.
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