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25 novembre 2012

LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEVE ESSERE EFFETTUATA - rischi chimici,fisici,biologici

SORVEGLIANZA SANITARIA
Insieme degli accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati all'accertamento della idoneità del dipendente a specifiche mansioni,
nelle quali, nonostante tutti gli interventi tecnici ed individuali, sussista un rischio residuo per la salute.
Viene effettuata da un medico competente, in possesso cioè dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) del DLvo 626/94; si tratta di uno dei pochi casi, pertanto, in cui la legge richiede il possesso di uno specifico titolo di specializzazione per l'espletamento di prestazioni mediche. LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEVE ESSERE EFFETTUATA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE:
• DLvo 626/94 (videoterminali, movimentazione carichi, agenti biologici, agenti cancerogeni), nel DLvo 277/91 (rumore, piombo, amianto) nel DPR 303/56 (tabelle annesse all'art. 33), nel DPR 146/75 (tabelle A e B), nel DLvo 230/95 (radiazioni ionizzanti) ecc.

È obbligo del datore di lavoro informare il medico competente sui rischi connessi alla attività produttiva (art 4, comma 5, lettera y, DLvo 626/94)
Si individuano cosi’ le categorie da inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie dovranno essere indicate nel documento di valutazione dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti sanitari.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 17 DLVO 626/94)
• effettuare gli accertamenti sanitari, avvalendosi anche di specialisti per la esecuzione di esami strumentali e di laboratorio
• istituire ed aggiornare la cartella sanitaria individuale, di formulare i giudizi di idoneità
• informare il lavoratore sul significato e l'esito delle visite periodiche
• comunicare i giudizi stessi al datore di lavoro per i provvedimenti del caso
• visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno
• comunicare i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica della sicurezza.
TIPI DI RISCHIO
RISCHI FISICI
• Rumore e vibrazioni
• Radiazioni ionizzanti
• Iperbarismo ed Ipobarismo (sommozzatori e del personale del servizio aereo)
• Carichi dorso lombari (mmv)
• Videoterminali

RISCHI CHIMICI
• Piombo
• Sostanze e Preparati Pericolosi, Tossici, Nocivi
• Polveri, fumi, nebbie, gas, vapori
RISCHI BIOLOGICI
• VIRUS
• BATTERI
• PROTOZOI
• PARASSITI
• ECC....
Riguardano principalmente il personale addetto a laboratori ove vi sia manipolazione di campioni biologici;
in via secondaria il rischio potrebbe interessare anche personale addetto a servizi di ordine e sicurezza pubblica.
Nei casi ricadenti sotto il titolo VIII del DLvo 626/94 la sorveglianza sanitaria dovrà essere disposta e programmata dal medico competente;
in questo settore acquista particolare importanza comunque la adozione di misure di profilassi (vaccinazioni) e di protezione individuale.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUARE I RISCHI PRESENTI NELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA CLASSIFICANDOLI IN:
• RISCHI PER LA SICUREZZA
• RISCHI PER LA SALUTE
Adempimento iniziale e principale cui il datore di lavoro deve far fronte per predisporre tutti gli interventi più adeguati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
DEVE CONTENERE
1. INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA, DEI CICLI LAVORATIVI, DELLE SINGOLE MANSIONI, DEI LUOGHI E DEI POSTI DI LAVORO;
2. INDICAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE, PROFESSIONALI E NON, CHE HANNO CONCORSO ALLA SUA ELABORAZIONE (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, MEDICO COMPETENTE, CONSULENTI OD ESPERTI IN SPECIFICHE BRANCHE, LAVORATORI ECC.);
3. INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE:
o ELENCAZIONE DEI RISCHI RISCONTRATI;
o ELENCAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI;
o RIFERIMENTI A STANDARD LEGISLATIVI O NORME TECNICHE;
o INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI A VALUTAZIONI AMBIENTALI SU PARTICOLARI ESPOSIZIONI A RISCHIO (RUMORE, MICROCLIMA, ILLUMINAMENTO, CONCENTRAZIONE DI AGENTI CHIMICI ECC.).

4. INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PIÙ IDONEE IN RELAZIONE A PRESCRIZIONI DI LEGGE, DIRETTIVE AMMINISTRATIVE, NORME DI BUONA TECNICA, ECC. CON PARTICOLARE RIGUARDO A:
o INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI AI LIMITI TECNICAMENTE RAGGIUNGIBILI;
o INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI;
o FORNITURA DI EVENTUALI D.P.I.;
o SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ESPOSTI.
5. INDICAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CON SPECIFICO RIFERIMENTO A:
o PROGRAMMA DI CONTROLLO PERIODICO DELLE MISURE DI PREVENZIONE RICHIESTE;
o PROGRAMMA DI RIESAME DELLE MISURE ADOTTATE PER L'EVENTUALE ADEGUAMENTO AL PROGRESSO TECNICO;
o REVISIONE PERIODICA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.
6. ELENCAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI, RELAZIONI E PERIZIE TECNICHE EFFETTUATE:
o SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI EVENTUALI COMPOSTI CHIMICI UTILIZZATI;
o RELAZIONI SU PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RISCHIO (SE PRESENTI), ES: RADIAZIONI IONIZZANTI, RUMORE ECC.;
o CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ATTI AUTORIZZATIVI, OMOLOGAZIONE DI IMPIANTI, DEROGHE CONCESSE DALL'ORGANO DI VIGILANZA O DA ALTRA STRUTTURA PREPOSTA.

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