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05 ottobre 2012

Come salvare i patrimoni in caso di debiti -Fondo patrimoniale


Fondo patrimoniale: tutte le domande, 

tutte le risposte



Tutelare la casa dai debiti e dalle pendenze con Equitalia si può: ma a determinate condizioni. Ecco una serie di F.A.Q. elaborate sulla base delle vostre più frequenti domande presentate negli scorsi articoli sul Fondo Patrimoniale.



A cosa serve il fondo patrimoniale?

Il fondo serve per creare un patrimonio separato rispetto a quello dei singoli coniugi. Esso può essere composto da beni immobili (per es. la casa di abitazione), titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.), beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e universalità di mobili. Tale patrimonio, destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia [1], serve per “mettere al riparo” detti beni dai debiti contratti per spese extrafamiliari, in modo da preservarli per futuri momenti di necessità del nucleo stesso.

I beni che ho destinato al fondo patrimoniale non possono più essere aggrediti da nessun creditore?
Falso.
1) I beni inseriti nel fondo sono aggredibili sempre nel caso di debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.
2) I beni del fondo non sono invece attaccabili per i debiti contratti per bisogni estranei alla famiglia ma purché:
– a) tali obbligazioni siano insorte dopo la costituzione del fondo
– b) o, nel caso di obbligazioni sorte anteriormente, siano decorsi cinque anni dalla costituzione del fondo.
Se invece non sono ancora decorsi cinque anni dalla costituzione del fondo, i creditori per debiti esterni alla famiglia, sorti anteriormente alla costituzione del fondo, possono impugnare il fondo con l’azione revocatoria (v. sotto). Essi però devono dimostrare che il debitore ha costituito il fondo con l’unico intento di frodare i creditori.

Ho dei vecchi debiti. Posso costituire il fondo per tutelare la mia casa?
Certamente. Il fondo può essere costituito in qualsiasi momento. Ma, affinché la tutela sia definitiva, è bene attendere cinque anni, affinché sia venuta meno la possibilità, per i creditori, di esperire la revocatoria (v. sotto).

Ho contratto un mutuo per l’acquisto dell’immobile che ho adibito ad abitazione su cui la banca ha iscritto ipoteca. Posso costituire il fondo patrimoniale?
Si può costituire il fondo patrimoniale; tuttavia esso non mette in salvo la casa dall’ipoteca della banca. L’ipoteca rimane comunque. Pertanto, in caso di mancato pagamento del mutuo, la banca potrà effettuare esecuzione forzata sulla casa e metterla in vendita.

Ho contratto debiti con banche ed Equitalia. Costoro non hanno ancora agito per la riscossione. Posso costituire il fondo?
Si può costituire il fondo, ma diverrà inattaccabile solo dopo cinque anni dalla sua costituzione[2].

Cos’è la revocatoria? La revocatoria fa venire meno il fondo patrimoniale?
La revocatoria è un’azione legale volta a rendere inefficace il fondo. Essa può essere compiuta dai creditori che ritengano che il fondo sia stato costituito unicamente per frodarli. Costoro però avranno l’onere di provate tale intento fraudolento del debitore, altrimenti perderanno la causa.
La revocatoria rende inefficace l’atto solo nei confronti del creditore che ha agito in causa e che risulti vittorioso nel relativo giudizio revocatorio. Costui, nel soddisfare il proprio credito, potrà considerare come mai avvenuta la costituzione del fondo.

Sono amministratore (o socio) di una S.r.l. (o di una S.p.a.). Ho rilasciato fideiussione alla banca che mi ha concesso il fido. Posso tutelare la mia casa col fondo patrimoniale?
Dei debiti della società risponde solo quest’ultima con il proprio patrimonio e non invece gli amministratori o i singoli soci (i cui beni restano inattaccabili).
Tuttavia, nel caso in cui tali soggetti abbiano firmato una fideiussione alla banca, quest’ultima potrà agire separatamente e autonomamente nei confronti del fideiussore. Solo se il garante avrà avuto l’accortezza di costituire il fondo prima della stipula della fideiussione, egli potrà opporre alla banca l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e quindi salvare i beni nel fondo (salve comunque le regole della revocatoria appena dette).

Il fondo cessa al compiere della maggiore età dell’ultimo figlio?
Condizione per la costituzione del fondo è che tra due persone vi sia un regolare matrimonio. Solo lo scioglimento del matrimonio (per decesso o annullamento) o la cessazione dello stesso (nel caso di divorzio e non di semplice separazione) comporta la cessazione del fondo.
In caso di scioglimento o cessazione del matrimonio in presenza di figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tal caso, il tribunale dei minori autorizza gli atti per l’amministrazione del fondo stesso [3].


[1] Art. 167 c.c.
[2] Art. 2903 c.c.
[3] Art. 171, II comma, c.c.




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1 commento:

  1. Grazie raymond... Notizia utile per noi... Ma i ricchi questo lo sanno già !!!!

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