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18 aprile 2012

TUTELA INAIL PER IL MOBBING - L’art. 13 del D.L. 38/2000 ha definito il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica,

Diritto del lavoro

TUTELA INAIL PER IL MOBBING
D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - D.M. Lavoro 12.07.2000 - D. Lgs. 23.02.2000, n. 38 - Circ. Inail
16.07.1992, n. 35 - Circ. Inail 17.12.2003, n. 71 - Lettera Direzione Centrale Prestazioni e della
Sovrintendenza Medica Generale del 12.09.2001 - Delibera Consiglio di Amministrazione 26.07.2001,
n. 473 - Sent. Corte Costituzionale 18.02.1988, n. 179 - Sent. Corte Costituzionale 6.04.2004,
n. 113 - Tribunale di Pinerolo 3.03.2004, n. 119
SOMMARIO
SCHEMA DI SINTESI
RISCHIO TUTELATO
MODALITÀ PER LA TRATTAZIONE
DELLE PRATICHE E ACCENTRAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
RISARCIMENTO DA MOBBING
L’art. 13 del D.L. 38/2000 ha definito il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Con la Circ. 71/2003 l’Inail ha trattato
la materia dei disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, tra i quali rientra il
“mobbing strategico”, definendo il rischio tutelato, la diagnosi di malattia professionale nonché
la modalità di trattazione delle pratiche.
Secondo l’Istituto i disturbi psichici possono essere considerati di origine professionale solo
se sono causati o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni
dell’attività e della organizzazione del lavoro: tali condizioni sono definibili con l’espressione
“costrittività organizzativa” di cui la circolare riporta un elenco orientativo accanto alle ipotesi
di esclusione dal rischio tutelato.
Si segnalano due recenti pronunciamenti giurisprudenziali: la sentenza della Corte Costituzionale
n. 113/2004 e la sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 119/2004. La prima ritiene che il
credito da mobbing sia un credito privilegiato, l’altra che delibera la liquidazione del danno
conseguente alla compromissione delle attività realizzatrici della persona può essere assimilata
alla inabilità temporanea parziale conseguente la malattia.
SCHEMA DI SINTESI

RISCHIO
TUTELATO
Disturbi psichici causati o concausati in modo prevalente da specifiche e particolari
condizioni dell’attività e della organizzazione del lavoro anche se non ricompresi nelle
tabelle di legge.
ESCLUSIONI ð
• Sono esclusi dal rischio tutelato:
.. i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro
(nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento);
.. le situazioni indotte dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti
di lavoro, sia a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte
comunque riconducibili a comportamenti puramente soggettivi che, in quanto
tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalità interpretative).
ð OBBLIGHI
DELL’ASSICURATO
L’assicurato ha l’obbligo di produrre la documentazione idonea a supportare la propria
richiesta per quanto attiene sia il rischio, sia la malattia.
OBBLIGO INAIL ð
L’Inail ha il potere-dovere di verificare l’esistenza dei presupposti, anche ricostruendo
gli elementi probatori del nesso eziologico.
INDAGINE ð
ISPETTIVA
Per le patologie relative al mobbing l’indagine ispettiva deve sempre essere effettuata,
salvo i casi in cui la funzione sanitaria già al termine della prima fase istruttoria, sia giunta
a definire negativamente il caso per l’assenza della malattia o per la certezza della
esclusione della sua origine professionale.
ULTERIORI ELEMENTI
In sede giudiziale od in sede di vigilanza ispettiva da parte della D.P.L. o dell’Asl,
potranno essere attinti ulteriori elementi dall’eventuale accertamento dei fatti.

PRONUNCIAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
Corte
Costituzionale
La sentenza n. 113/2004 prevede che il risarcimento dovuto al
lavoratore colpito da mobbing rientri tra i crediti privilegiati. ð
ð Tribunale ð
di Pinerolo
La sentenza n. 119/2004 prevede che il risarcimento da mobbing
possa essere paragonato a quello dovuto per la malattia, in quanto
assimilabile all’inabilità temporanea.
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NORMATIVA diritto del lavoro
RATIOlavoro N . 6 / 2 0 0 4 - 3 5 9 8
FATTORI DI RISCHIO
RISCHIO TUTELATO
• Nel rischio tutelato sono ricomprese:
.. malattie
professionali;
• L’Inail considera malattie professionali quelle
elencate nelle apposite tabelle di legge nonché
le ipotesi in cui sia dimostrata la causa lavorativa.
..causa
lavorativa;
• La nozione di causa lavorativa ricomprende la nocività delle
lavorazioni del ciclo produttivo aziendale e quella riconducibile
all’organizzazione aziendale.
.. costrittività
organizzativa;
• Sono da definirsi “situazioni di costrittività organizzativa” le
condizioni che ricorrono in situazioni di incongruenza delle scelte
in ambito organizzativo.
Situazioni più ricorrenti
Marginalizzazione dalla attività lavorativa.
Svuotamento delle mansioni.
Mancata assegnazione di compiti lavorativi, con inattività forzata.
Mancata assegnazione di strumenti di lavoro.
Ripetuti trasferimenti ingiustificati.
Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al
profilo professionale posseduto.
Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie.
Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti
l’ordinaria attività di lavoro.
Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative,
di riqualificazione ed aggiornamento professionale.
Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche
in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici.
Corte Costituz.
179/1988
• Le incongruenze organizzative devono:
.. avere caratteristiche strutturali durature ed oggettive;
.. essere verificabili e documentabili tramite riscontri oggettivi e
non discrezionali.
..mobbing
strategico.
• Nel rischio tutelato può essere compreso il “mobbing strategico”
ricollegabile a finalità lavorative purché le azioni finalizzate
ad allontanare o emarginare il lavoratore si concretizzino in una
situazione di costrittività organizzativa.
DISTURBI PSICHICI
DI ORIGINE
PROFESSIONALE
• I disturbi psichici sono ritenuti di origine professionale quando sono causati o
concausati in maniera prevalente da specifiche e particolari condizioni dell’attività
e dell’organizzazione del lavoro.


D. Lgs. 38/2000
20 R A T IOl a v o r o N . 6 / 2 0 0 4 - 3 5 9 8
NORMATIVA diritto del lavoro
ESCLUSIONE • Sono esclusi dal rischio tutelato:
.. i fattori organizzativo-gestionali
legati al normale svolgimento del
rapporto di lavoro;
.. le situazioni indotte dalle dinamiche
psicologico-relazionali comuni
sia agli ambienti di lavoro,
sia a quelli di vita.
Nuova assegnazione.
Trasferimento.
Licenziamento.
• Conflittualità interpersonali.
• Difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili
a comportamenti puramente soggettivi
che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente
a discrezionalità interpretative.
MODALITÀ PER LA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE E ACCERTAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
OBBLIGHI
DELL’ASSICURATO
• L’assicurato ha l’obbligo di produrre la documentazione
idonea a supportare la propria richiesta per quanto
attiene sia il rischio, sia la malattia.
OBBLIGHI INAIL • L’Inail ha il potere-dovere di verificare l’esistenza dei presupposti del diritto, anche
partecipando alla ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico.
Indagini
ispettive
L’Inail deve procedere ad indagini ispettive per raccogliere le prove
testimoniali dei colleghi di lavoro, del datore di lavoro, del responsabile
dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e di ogni
persona informata sui fatti.
Finalità
• Le indagini ispettive sono effettuate al fine di:
.. acquisire riscontri oggettivi di quanto l’assicurato ha dichiarato;
.. integrare gli elementi probatori prodotti dall’assicurato.
Attivazione
L’indagine ispettiva mira ad acquisire i riscontri oggettivi e gli eventuali
elementi integrativi di quanto asserito e prodotto dall’assicurato
e deve essere attivata su richiesta della funzione sanitaria, che indicherà
gli specifici aspetti da indagare.
OBBLIGO INDAGINE
ISPETTIVA
• Per le patologie relative a disturbi psichici da costrittività organizzativa, l’indagine
ispettiva deve sempre essere effettuata.
Eccezione
Non diventa obbligatorio effettuare indagini ispettive, quando, al
termine della prima fase istruttoria, la funzione sanitaria definisce
negativamente il caso per l’assenza della malattia o per la certezza
della esclusione della sua origine professionale.
ACQUISIZIONE ULTERIORI
ELEMENTI
• Possono essere attinti dall’eventuale accertamento dei fatti svolto in sede giudiziale
od in sede di vigilanza ispettiva.
Soggetti
autorizzati
Direzione Provinciale del Lavoro o competenti uffici delle Asl.
•Come per tutte le altre
malattie non tabellate.
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NORMATIVA diritto del lavoro
RATIOlavoro N . 6 / 2 0 0 4 - 3 5 9 8
RISARCIMENTO DA MOBBING
SENTENZA CORTE
COSTITUZIONALE
• Caso
trattato
• Credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento.
• Oggetto
sentenza
• Illegittimità parziale dell’art. 2751-bis del Codice Civile.
• Il credito vantato dal lavoratore demansionato a causa di un comportamento
illegittimo del datore di lavoro rientra tra i crediti
muniti del privilegio generale sui mobili.
Motivazione
La Corte Costituzionale ritiene che tra il credito per
danni da demansionamento e i crediti muniti del
privilegio sussista l’omogeneità necessaria per affermare
che la non inclusione di tali crediti tra i
privilegiati costituisca violazione dell’art. 3 della
Costituzione.
SENTENZA TRIBUNALE
DI PINEROLO
• Caso
trattato


Illegittimità del licenziamento.
Risarcimento del danno morale ed esistenziale.
• Oggetto
sentenza
in tema
di
risarcimento
del danno
non
patrimoniale
• I pregiudizi lamentati abbracciano tutte le possibili estrinsecazioni
del c.d. “danno non patrimoniale” secondo la tripartizione (biologico/
morale/esistenziale) delineata dalla Corte di Cassazione e
della Corte Costituzionale che il Giudice ritiene applicabile anche
al settore della responsabilità da inadempimento.
n. 113 del 6.04.2004
n. 119/2004 del 3.03.2004
• Mancata inclusione tra i crediti aventi natura privilegiata.
• Per il danno biologico la giurisprudenza consolidata afferma la
risarcibilità anche se il pregiudizio trova causa solo in un
inadempimento contrattuale.
• Nel caso di specie non è possibile individuare un danno biologico,
ma un danno esistenziale e anche un danno morale.
• Criteri
di
liquidazione
del danno
• La liquidazione del danno può avvenire solo in termini equitativi
con riguardo alla natura, all’intensità e alla durata delle compromissioni
esistenziali e delle sofferenze morali rilevate.
Danno
esistenziale
• Metodo analogo a quello utilizzato per risarcire il
danno biologico temporaneo.
• La compromissione delle attività realizzatrici della
persona può essere assimilata alla inabilità temporanea
parziale conseguente a malattia.
Danno
morale
•Sistema seguito in giurisprudenza per liquidare
tale danno quando si cumuli con quello biologico.
• Il grado della sofferenza patita dipende dalla gravità
della compromissione esistenziale subita.

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