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Raymond Bard nato nel 1972 Autore del Benessere Olistico e autore di diversi Gruppi e Progetti

Raymond Bard wellness coach dal 1998

Raymond Bard : Un'anima poliedrica al servizio del benessere Nato il 12 gennaio 1972 a Catania e residente a Bergamo , è un uomo dal profilo multiforme, dedito al fitness, al benessere e alla crescita interiore. La sua passione per questo ambito affonda le radici nel 1995, anno in cui inizia ad esplorare, sperimentare e applicare diverse discipline. Esperienza e competenze: Personal trainer olistico: Offre un approccio completo al benessere, integrando fitness, alimentazione, energie sottili e discipline orientali. Operatore olistico: Pratica diverse discipline occidentali e orientali, tra cui bioenergie, vibrazioni, frequenze, fotoni e fisica quantistica. Motivatore e ristrutturatore di stile di vita: Aiuta le persone a trasformare la propria vita in meglio, insegnando loro a gestire eventi a catena, dualità, causa-effetto, legge del Karma, mentalità e realtà, livelli di coscienza. Esperto di energie: Educa e gestisce le energie visibili e invisibili, insegnando tecniche di rilassamento, antistress, pensiero positivo, legge dell'attrazione, meditazione e respirazione. Guida per la crescita interiore: Propone metodi innovativi per una crescita interiore rapida e proficua, basati sulla conoscenza delle energie vibrazionali. Consulente e ideatore di progetti: Offre consulenza e supporto per la creazione di progetti sociali, educativi, ricreativi e culturali. Insegnante di positività e legge di attrazione: Trasmette principi di positività, legge dell'attrazione, legge di risonanza, tecniche esoteriche, creazione di preghiere, mantra e frasi magiche. Esperto di discipline olistiche: Pratica e insegna ginnastica posturale, riequilibrio energetico dei chakra, mental training, visualizzazione, psicologia dello sport e del rendimento lavorativo. Ricercatore scientifico autonomo: Conduce studi e sperimenti su magnetismo, cristalloterapia, vibrazioni e frequenze benefiche, fisica quantistica, esoterismo, vitalismo, Karma, politeismo, campane tibetane, sciamanesimo, tantra, yoga, magia d'amore e altro ancora. Allenatore personalizzato: Offre un servizio di personal training di alto livello a vip, manager, personaggi famosi e non, con un approccio olistico che si concentra sul benessere a 360 gradi. Creatore di contenuti: Crea, gestisce e anima gruppi, community, pagine e post sui social network a scopo sociale, formativo e umanitario. RiNato è un professionista appassionato e versatile, sempre pronto ad aiutare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale. Il suo approccio olistico al benessere lo rende un punto di riferimento per chi desidera migliorare la propria vita a livello fisico, mentale e spirituale. Se sei alla ricerca di una guida esperta e motivata per il tuo percorso di crescita personale, Raymond Bard è la persona giusta per te. Dal 2024 Disponibile solo per gli iscritti a questo sito internet e tramite tessera associativa con Namaste International Community aps

11 aprile 2012

Le malattie professionali e l’obbligo di denuncia del medico

Le malattie professionali
e l’obbligo di denuncia del medico


Il Ministero del lavoro, con il Dm 14 gennaio
2008, ha provveduto all’aggiornamento dell’elenco
delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia da parte del medico ai sensi dell’art. 139
del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124
Il nuovo elenco sostituisce il precedente approvato
con Dm 27 aprile 2004 e tiene conto dell’evoluzione
che il sistema produttivo può determinare
sull’insorgere di sicure o possibili malattie di origine
professionale.
Il sistema delle malattie professionali
Nell’attuale sistema delle malattie professionali (sia
nell’industria che nel settore agricolo) a seguito
delle sentenze n. 179/1988 e n. 206/1988 della
Corte Costituzionale, per malattie professionali devono
intendersi sia quelle tassativamente elencate
dalla legge, contratte nelle lavorazioni indicate (malattia
professionale tabellata), sia quelle non espressamente
elencate, ma di precisa origine professionale
(malattia professionale non tabellata).
Il quadro complessivo con le relative differenze
può riassumersi come illustrato nella tabella riportata
nelle pagine seguenti, tenuto conto che
deve trattarsi di malattia professionale contratta
nell’ambito delle lavorazioni soggette ad assicurazione.
Il nuovo elenco
La Commissione scientifica appositamente istituita
dall’art. 10 del Dlgs n. 38/2000 ha assunto la
prevista delibera in data 19 ottobre 2007, intervenendo
sui tumori professionali, la cui indicazione
è stata ricondotta nel solo gruppo 6 delle liste
I, II, III, eliminandone la citazione dalle voci di
agenti cui sono correlate anche altre malattie nei
gruppi da 1 a 5 (si vedano tabelle allegate).


Infatti l’elenco risulta articolato in tre gruppi:
1) malattie la cui origine lavorativa è di elevata
probabilità;
2) malattie la cui origine lavorativa è di limitata
probabilità;
3) malattie la cui origine lavorativa può essere riArt.
139, Dpr n. 1124/1965(1)
È obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca
l’esistenza, la denuncia delle malattie professional
i,
che saranno indicate in un elenco da approvarsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con quello per la
sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità(2).
La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del
lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette
copia all’Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti
sono puniti con l’ammenda da lire mille a
lire quattromila(3).
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico
di fabbrica previsto dall’art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, contenente norme generali per l’igiene del
lavoro, l’ammenda è da lire ottomila a lire quarantamila(
3).
(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14.1.1988 che dichiara
manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 157 c.p., 131 e 139 decreto
Presidente della Repubblica 30.6.1965, n. 1124, in rif.
all’art. 3 Cost. (G.U. n. 6 del 10.2.1988).
(2) V. Decreto ministeriale 18.4.1973, n. 173.
(3) V. legge 24.11.1981, n. 689, art. 35, comma 8.
tenuta possibile e per cui non è definibile il grado
di probabilità.
Procedimento e adempimenti


Ricordiamo che la procedura per attivare la tutela
assicurativa Inail, in caso di malattia professionale,
prevede le seguenti fasi:

 
1) il medico che accerta la malattia professionale
deve denunciarlo alla Direzione prov. lavoro se la
malattia rientra nel predetto elenco di riferimento
(in mancanza si applica la sanzione dell’arresto
fino a 3 mesi o con l’ammenda da 258 a 1.032
euro. Deve inoltre trasmettere all’Inail la denuncia/
segnalazione ai fini dell’alimentazione del Registro
nazionale delle malattie causate dal lavoro
o ad esso correlate;
2) la denuncia della malattia professionale deve
essere fatta dal lavoratore al datore di lavoro
presentando il relativo certificato medico entro


MALATTIE PROFESSIONALI


Malattia professionale
Il lavoratore

Acquisisce il certificato dal medico curante/generico/professionista
Deve darne notizia al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione
della malattia
Il datore
di lavoro
Una volta nota la malattia deve farne denuncia all’Inail entro 5 giorni
successivi (mod. 101-I), allegando il certificato medico fornito dal lavoratore
Il medico
Deve redigere il certificato medico su modello 5SS e inviarlo all’Inail
entro il giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita o tramite
Internet o con modalità tradizionali (fax, a mano, per posta) (Inail circolare
39 del 18 settembre 2007).
Due copie devono essere consegnate al lavoratore che deve consegnarne
una al proprio datore di lavoro.
Deve inviare denuncia anche alla Dpl
15 giorni dalla manifestazione della malattia a
pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per
il periodo precedente la denuncia (art. 52, Dpr n.
1124/1965);
3) la denuncia della malattia professionale (mod.
101I)
deve essere trasmessa dal datore di lavoro
all’Inail entro i 5 giorni successivi a quello in cui il
lavoratore ha fatto denuncia al datore stesso della
manifestazione della malattia (art. 53, Dpr n. 1124/
1965); non deve essere inviata copia all’autorità di
P.S. La denuncia deve contenere l’indicazione delle
ore lavorate e la retribuzione percepita dal lavoratore
nei 15 giorni precedenti la malattia professionale.
Alla denuncia deve essere allegato il certificato
medico.
Se il lavoratore invia il certificato medico all’Inail,
quest’ultimo richiederà l’inoltro della denuncia al
datore di lavoro.
Le sanzioni per il medico
Omesso invio da parte del medico
generico o curante alla Dpl della
denuncia della malattia professionale
Omesso invio da parte del medico
competente alla Dpl della denuncia
della malattia professionale
Arresto fino a 3 mesi o con
l’ammenda da 258 a 1.032 euro
Arresto da 2 a 4 mesi o con
l’ammenda da 516 a 2.582 euro
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
MALATTIE PROFESSIONALI
Normativa
N. 14 - 4 aprile 2008
V
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Visto l’art. 139 del Testo
unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’articolo 10, comma l, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di
una Commissione scientifica per l’elaborazione e la
revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui
all’articolo 139, oltre che delle tabelle di cui agli articoli
3 e 211 del Testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
Visto l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, che, tra l’altro, prevede che gli
aggiornamenti dell’elenco di cui al citato art. 139 sono
effettuati, con cadenza annuale, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su proposta
della Commissione scientifica sopra richiamata;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005 e successive
integrazioni e modificazioni di ricostituzione della Commissione
scientifica al termine del primo quadriennio;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2004, concernente
«Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria
la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del
Testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;
Vista la delibera n. 1 della
Commissione scientifica,
assunta in data 19 ottobre
2007, concernente
la proposta di aggiornamento
e revisione dell’elenco
delle malattie di
cui all’art. 139 del Testo
unico, approvato con il
decreto ministeriale 27
aprile 2004, con riferimento
ai tumori professionali,
la cui indicazione è stata ricondotta nel solo
gruppo 6 delle liste I, II, III, eliminandone la citazione
dalle voci di agenti cui sono correlate anche altre malattie
nei gruppi da 1 a 5;
Preso atto che la Commissione scientifica, come indicato
nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica,
ha ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del
gruppo dei tumori professionali in quanto patologie
emergenti in termini di incidenza e prevalenza;
Decreta:
Articolo 1
1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di
cui forma parte integrante, l’aggiornamento dell’elenco
delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni, e contenuto nel ?????
2. L’elenco di cui al comma precedente sostituisce quello
approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2004.
Dm 14 gennaio 2008
(S.O. n. 68 alla G.U. 22 marzo 2008, n. 70)
Oggetto: Elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 139 del Testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni
Caso Conseguenza Adempimento del lavoratore
Malattia professionale
tabellata
Se la malattia viene denunciata
entro i termini massimi di indennizzabilità,
contenuti nella «Tabella
» sussiste la presunzione legale
dell'origine professionale
Deve provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito
delle lavorazioni tabellate e l’esistenza di una malattia
espressamente prevista (Cass. 3.3.1992, n. 2565)
Malattia professionale
tabellata denunciata
oltre i termini
massimi
a) Se il lavoratore dimostra che la
malattia si è manifestata entro i
termini previsti, fruisce della presunzione
legale dell’origine professionale
b) In mancanza di dimostrazione il
lavoratore deve provare l’origine
professionale della malattia
a) Occorre provare la verificazione clinica nei termini della
Tabella, oltre a quanto indicato nel caso precedente
b)Oltre a quanto indicato nel caso precedente occorre provare:
- l’esposizione al rischio rispetto alle mansioni svolte, alle
condizioni di lavoro e alla durata del lavoro;
- l’esistenza della malattia, l’evoluzione e quando è insorta
(mediante certificato)
Malattia professionale
non tabellata
Il lavoratore deve provare l’origine
professionale della malattia
Deve essere provata:
- l’esposizione al rischio (mansioni svolte, condizioni di lavoro,
durata ed intensità dell’esposizione);
- l’esistenza della malattia mediante certificazione sanitaria;
- l’attestazione nel primo certificato della presunta origine
professionale della malattia;
- l’accertamento dell’origine professionale della malattia da
un punto di vista medico-legale

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