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Raymond Bard nato nel 1972 Autore del Benessere Olistico e autore di diversi Gruppi e Progetti

Raymond Bard wellness coach dal 1998

Raymond Bard : Un'anima poliedrica al servizio del benessere Nato il 12 gennaio 1972 a Catania e residente a Bergamo , è un uomo dal profilo multiforme, dedito al fitness, al benessere e alla crescita interiore. La sua passione per questo ambito affonda le radici nel 1995, anno in cui inizia ad esplorare, sperimentare e applicare diverse discipline. Esperienza e competenze: Personal trainer olistico: Offre un approccio completo al benessere, integrando fitness, alimentazione, energie sottili e discipline orientali. Operatore olistico: Pratica diverse discipline occidentali e orientali, tra cui bioenergie, vibrazioni, frequenze, fotoni e fisica quantistica. Motivatore e ristrutturatore di stile di vita: Aiuta le persone a trasformare la propria vita in meglio, insegnando loro a gestire eventi a catena, dualità, causa-effetto, legge del Karma, mentalità e realtà, livelli di coscienza. Esperto di energie: Educa e gestisce le energie visibili e invisibili, insegnando tecniche di rilassamento, antistress, pensiero positivo, legge dell'attrazione, meditazione e respirazione. Guida per la crescita interiore: Propone metodi innovativi per una crescita interiore rapida e proficua, basati sulla conoscenza delle energie vibrazionali. Consulente e ideatore di progetti: Offre consulenza e supporto per la creazione di progetti sociali, educativi, ricreativi e culturali. Insegnante di positività e legge di attrazione: Trasmette principi di positività, legge dell'attrazione, legge di risonanza, tecniche esoteriche, creazione di preghiere, mantra e frasi magiche. Esperto di discipline olistiche: Pratica e insegna ginnastica posturale, riequilibrio energetico dei chakra, mental training, visualizzazione, psicologia dello sport e del rendimento lavorativo. Ricercatore scientifico autonomo: Conduce studi e sperimenti su magnetismo, cristalloterapia, vibrazioni e frequenze benefiche, fisica quantistica, esoterismo, vitalismo, Karma, politeismo, campane tibetane, sciamanesimo, tantra, yoga, magia d'amore e altro ancora. Allenatore personalizzato: Offre un servizio di personal training di alto livello a vip, manager, personaggi famosi e non, con un approccio olistico che si concentra sul benessere a 360 gradi. Creatore di contenuti: Crea, gestisce e anima gruppi, community, pagine e post sui social network a scopo sociale, formativo e umanitario. RiNato è un professionista appassionato e versatile, sempre pronto ad aiutare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale. Il suo approccio olistico al benessere lo rende un punto di riferimento per chi desidera migliorare la propria vita a livello fisico, mentale e spirituale. Se sei alla ricerca di una guida esperta e motivata per il tuo percorso di crescita personale, Raymond Bard è la persona giusta per te. Dal 2024 Disponibile solo per gli iscritti a questo sito internet e tramite tessera associativa con Namaste International Community aps

03 aprile 2012

LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUL POSTO DI LAVORO - ART.41 sel D.LGS81/08

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La tutela della salute prevede, di conseguenza, l’introduzione della figura professionale del medico competente.
L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 comma 1, lettera a) (Obblighi del datore di lavoro) prevede la nomina, nei casi previsti , del medico competente.
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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