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11 aprile 2012

La sorveglianza sanitaria per cambio mansione lavorativa

La sorveglianza sanitaria

per cambio mansione sul posto di lavoro

comprende:
  1. visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
  2. visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  4. visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica
Inoltre, indipendentemente dal grado di inabilità INAIL, i lavoratoti con disabilità possono usufruire dei permessi lavorativi disposti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'art. 33 Legge n. 104/92 prevede che il lavoratore con disabilità, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità ai sensi art. 3 comma 3 Legge n. 104/92, possa usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura:
  • due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore
  • un'ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore
Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
L'accertamento per il riconoscimento di persona in situazione di handicap è un accertamento diverso da quello dell'invalidità civile ed indipendente da esso, pertanto anche assistiti INAIL possono richiedere il riconoscimento.
Con riferimento all'infortunio INAIL, poiché rientra nei dieci anni di visite periodiche di revisione rendita, l'esito di tale revisioni, disposte dal medico INAIL o da lei richieste per subentrato e certificato aggravamento, possono dare luogo a un cambiamento di valutazione pari ad aumento, diminuzione oppure conferma dell'attuale percentuale. Sempre in sede di futura visita dal medico INAIL, può confrontarsi per una eventuale terapia riabilitativa idonea al caso specifico.
Inoltre, qualora subentri la necessità, può controllare presso la propria Regione o Comune se sono in atto corsi formativi di orientamento al lavoro.
(20 Maggio 2011)

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