Il "danno differenziale" si configura come quella ulteriore ed
eventuale quota di ristoro derivante dall'insufficienza delle indennità
conseguenti a voci di danno erogate dall'INAIL in materia di infortuni sul lavoro secondo le normali regole della responsabilità civile.
Come noto, il problema della determinazione di detto danno si è posto, in via generale, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2000 (art.
13) che ha sostituito il sistema tradizionale di valutazione
dell'inabilità permanente con quello del "danno biologico", nozione che
fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica" suscettibile di
valutazione medico legale e causativa di una menomazione valutabile
secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.
La questione della risarcibilità del danno "differenziale" dopo il
riconoscimento legislativo dell'indennizzabilità da parte dell'INAIL del danno biologico è stata a lungo dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, chiamate a decidere se le somme erogate dall'INAIL
fossero da considerarsi esaustive del diritto al risarcimento del danno
biologico sofferto dal danneggiato/assicurato, oppure se residuasse in
capo al terzo danneggiante l'obbligo di risarcire l'eventuale danno
"differenziale", inteso quale maggior pregiudizio sofferto in concreto.
Muovendo dal principio assolutamente pacifico secondo cui il danno
biologico, in quanto lesione del bene della salute garantito dall'art. 32 Cost.,
se deve essere risarcito a colui che lo ha subìto lo deve essere in
maniera integrale, la giurisprudenza prevalente si è orientata verso il
riconoscimento del c.d.
"danno differenziale", laddove l'applicazione delle usuali tabelle di
liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un danno
ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall' Istituto (ex multis, cfr. Cass. n. 10035/2004. Per il merito, cfr. Trib. Vicenza, 4 gennaio 2007, n. 321).
E ciò sul rilievo, per un verso, che la prospettiva applicativa, esplicitata dall'art. 13 del citato decreto - secondo cui la definizione di danno biologico è prevista solo "in via sperimentale" ed ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali",
in attesa della disciplina organica e completa del danno biologico- non
è quella di definire in via generale e omnicomprensiva tutti gli
aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di determinarli
agli specifici e limitati fini dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali. Per altro verso, sulla base
del dettato normativo di cui all'art. 10 D.P.R. n.
1124 del 1965, commi 6 e 7, secondo cui il risarcimento spettante
all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto è dovuto solo nella
misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo
del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail
in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata
locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente,
percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno,
sia le indennità.
Una particolare applicazione del concetto di danno differenziale si è
posta, nel panorama degli infortuni sul lavoro, per l'infortunio in itinere
quando è provocato da incidente stradale, posto che, in questa ipotesi,
oltre all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, viene
coinvolta a tutela dell'evento anche l'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
disciplinata dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 205 (c.d. Codice delle assicurazioni private) e il danno biologico come indennizzato dall'INAIL non corrisponde al danno biologico nell'ambito R.C.A.
Anzitutto, sussistono sostanziali divergenze di riferimento a norme primarie tra l'indennizzo erogato ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico in ambito R.C.A.:
mentre quest'ultimo ha trovato il proprio riconoscimento nell'articolo
32 della Costituzione ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno
nella esatta misura in cui si è verificato, l'indennizzo INAIL ha dato applicazione all'art. 38 della Costituzione e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore infortunato.
Le erogazioni di somme effettuate dall'INAIL
sono inoltre qualificabili alla stregua di un mero indennizzo, cioè di
un istituto che, a differenza del risarcimento, non appare
necessariamente riconducibile ad un fatto illecito (contrattuale o
aquiliano) e che può, pertanto, prescindere dall'elemento soggettivo di
chi ha realizzato la condotta dannosa e persino dalla individuazione di
un responsabile diverso dallo stesso danneggiato.
Il Codice delle assicurazioni private,inoltre, prevede, per il
risarcimento del danno biologico, la predisposizione di apposite
tabelle, rispettivamente per le menomazioni sino al 9% (micropermanenti)
(art. 139) e poi di quelle comprese tra il 10 e il 100% (art. 138), che danno luogo ad importi maggiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle di riferimento per l'INAIL.
Anche per ciò che riguarda il creditore il diritto all'indennizzo erogato dall'INAIL si struttura in modo diverso dal risarcimento del danno liquidato dalla R.C.A.:mentre,
infatti, il diritto alla rendita erogata dall'Istituto si estingue con
la morte dello stesso beneficiario, il diritto al risarcimento entra a
far parte del patrimonio ereditario del danneggiato.
Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell'INAIL,
deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento
degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della
moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite
previsto dall'art. 116, comma 7, D.P.R. n. 1124 del 1965, salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici Istat.
La palese differenza sussistente tra l'indennizzo INAIL
ed il risarcimento del danno, sotto il profilo della struttura e degli
effetti, esclude inoltre l'utilizzabilità dei parametri di cui al citato
art. 13 quali
riferimenti vincolanti ai fini della liquidazione dell'eventuale
risarcimento del danno biologico secondo criteri equitativi.
Ne consegue che in caso di infortunio in itinere per
incidente stradale provocato da altri il danneggiato può usufruire della
peculiare protezione accordata dal sistema di sicurezza sociale e
contemporaneamente ottenere più facilmente il danno differenziale dalla
compagnia assicuratrice del responsabile civile.
Tale danno "differenziale" deve essere determinato, una volta
accertato il complesso risarcibile secondo i principi ed i criteri di
cui agli art. 1223, 2056 c.c. e ss,
sottraendo dalle sole voci corrispondenti al danno biologico e al danno
patrimoniale, l'importo delle prestazioni liquidate dall'INAIL, tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data dell'accertamento (Trib. Vicenza, n. 321/2007 cit.).
Le prestazioni economiche riconosciute dall'INAIL consistono
nell'indennizzo in capitale, se la menomazione è di grado pari o
superiore al 6%, ma inferiore al 16%, o l'indennizzo in rendita, qualora
la menomazione sia pari o superiore al 16%. Non sono, per converso,
indennizzabili, alla stregua della normativa vigente, le menomazioni
all'integrità psicofisica di grado inferiore al 6%, nonché tutte quelle
lesioni che non incidono sulla capacità lavorativa e non sono
suscettibili di valutazione medico-legale.
A livello operativo, pertanto, nella liquidazione del danno
"differenziale" da infortunio in itinere causato da incidente stradale,
occorre procedere come segue:
- se la lesione è valutabile in misura inferiore al 6%, l'INAIL non corrisponde alcun indennizzo a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale. Pertanto, il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento di tutti i danni alla Compagnia tenuta al risarcimento dalle norme di R.C.A.;
- se la lesione è valutabile dal 6% al 15%, l'INAIL indennizza il danno biologico in capitale, secondo i criteri previsti nelle tabelle allegate al Decreto del 2000, così come aggiornate con il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009. Alcun indennizzo è dovuto per conseguenze patrimoniali. Ne consegue che il danneggiato, dovrà richiedere il danno differenziale biologico alla Compagnia di Assicurazione, in uno all'importo totale del danno patrimoniale.
- se la lesione è valutabile sopra il 15%, l'INAIL indennizza il danno biologico in rendita, con un ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali. In queste ipotesi, secondo la giurisprudenza prevalente, il raffronto deve essere operato non posta per posta, ma avuto riguardo all'ammontare complessivo dei rispettivi ristori, sulla base del disposto dei commi 6° e 7° dell'art. 10 del DPR n. 1124/1965, sopra citati (Trib. Vicenza, n. 321/2007 cit.).
È pacifico, inoltre, che l'Inail non risarcisce il danno morale né voci di danno non patrimoniale diverse dal danno biologico (Cass. 27.5.2009 n. 12326).
Questi danni, pertanto, devono essere integralmente risarciti al
danneggiato dalla Compagnia tenuta al risarcimento dalle norme di R.C.A.
In base al D.Lgs. n. 38/00 per infortuni relativi a danni valutati in misura pari o superiore al 16%, l'Inail corrisponde un indennizzo in rendita che è costituita da due quote: la prima, relativa al danno biologico, viene individuata nell'apposita tabella (tabella Inail, n.d.r.) con riferimento esclusivo alla menomazione; la seconda quota viene riferita al danno patrimoniale e calcolata sulla base della retribuzione del grado di menomazione e del corrispondente coefficiente di cui all'apposita tabella. E' evidente che rispetto a quanto liquidato al danneggiato in sede di causa civile per il risarcimento dei danni, andranno defalcate dall’importo complessivo le somme relative alle voci omogenee oggetto sia della liquidazione giudiziale sia di quella assistenzialistica. In altre parole, se il giudice liquida all’attore sia il danno biologico (o, per meglio dire, complessivamente inteso nella sua riformulazione post sentenza di San Martino, non patrimoniale) che il danno patrimoniale, bisognerà detrarre dalla somma individuata dal giudicante sia la quota capitale messa a disposizione dall’Inail a titolo di biologico, sia quella messa a disposizione a titolo di danno patrimoniale. Laddove, invece, il giudice liquidi solamente un danno non patrimoniale complessivamente considerato (biologico permanente e temporaneo, morale, etc.), ma non quello patrimoniale, andrà detratta dalla somma risarcitoria complessivamente individuata dal giudicante solo la parte Inail erogata a titolo di danno biologico. In altre parole, deve essere defalcata da quanto spettante all’attore la parte di rendita erogata dall’Inail a titolo di indennizzo per il danno biologico. Non dovranno invece essere scomputate quelle parti di danno erogate dall’INAIL a titolo diverso, come ad esempio la rendita costituita dall’INAIL quale ristoro del danno patrimoniale subito dal lavoratore che abbia subito una menomazione superiore al 15% di invalidità permanente.
In base al D.Lgs. n. 38/00 per infortuni relativi a danni valutati in misura pari o superiore al 16%, l'Inail corrisponde un indennizzo in rendita che è costituita da due quote: la prima, relativa al danno biologico, viene individuata nell'apposita tabella (tabella Inail, n.d.r.) con riferimento esclusivo alla menomazione; la seconda quota viene riferita al danno patrimoniale e calcolata sulla base della retribuzione del grado di menomazione e del corrispondente coefficiente di cui all'apposita tabella. E' evidente che rispetto a quanto liquidato al danneggiato in sede di causa civile per il risarcimento dei danni, andranno defalcate dall’importo complessivo le somme relative alle voci omogenee oggetto sia della liquidazione giudiziale sia di quella assistenzialistica. In altre parole, se il giudice liquida all’attore sia il danno biologico (o, per meglio dire, complessivamente inteso nella sua riformulazione post sentenza di San Martino, non patrimoniale) che il danno patrimoniale, bisognerà detrarre dalla somma individuata dal giudicante sia la quota capitale messa a disposizione dall’Inail a titolo di biologico, sia quella messa a disposizione a titolo di danno patrimoniale. Laddove, invece, il giudice liquidi solamente un danno non patrimoniale complessivamente considerato (biologico permanente e temporaneo, morale, etc.), ma non quello patrimoniale, andrà detratta dalla somma risarcitoria complessivamente individuata dal giudicante solo la parte Inail erogata a titolo di danno biologico. In altre parole, deve essere defalcata da quanto spettante all’attore la parte di rendita erogata dall’Inail a titolo di indennizzo per il danno biologico. Non dovranno invece essere scomputate quelle parti di danno erogate dall’INAIL a titolo diverso, come ad esempio la rendita costituita dall’INAIL quale ristoro del danno patrimoniale subito dal lavoratore che abbia subito una menomazione superiore al 15% di invalidità permanente.
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