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Il tuo sogno nel cassetto è quello di creare un’associazione sportiva? Non è difficile e neanche troppo dispendioso, basta seguire alla lettera alcune semplici regole. In primis, per mettere su un’associazione, che sia sportiva o non, è necessario redigere uno statuto e un atto costitutivo e avere almeno due o tre soci fondatori. E’ importante sapere che, per redigere uno statuto, non bisogna fare dei semplici copia e incolla da altri statuti ma redigerlo ad hoc con tutti i dati necessari, affinché esso sia corretto e a norma di legge.
Cosa bisogna indicare nello statuto?
Per prima cosa occorre indicare con precisione qual è l’oggetto sociale, ovvero lo scopo dell’ente. A questo riguardo è importante precisare che l’oggetto sociale di un ente no profit deve essere sempre non commerciale e lo scopo deve essere sempre ideale.
Serve poi una sede e una denominazione. Nello statuto bisogna indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di 2-3 soci fondatori e una prima attribuzione di cariche e scopi. Un’associazione deve avere , infatti, un presidente, un vice presidente, un segretario ed eventuali consiglieri.
Come costituire uno statuto? Si può farlo con atto
privato da registrare all’Agenzia delle entrate, cosa che farà
risparmiare rispetto ad una scrittura privata presso un notaio. Subito dopo occorre accreditare l’Associazione all’Agenzia delle entrate con un modulo apposito, secondo l’art. 30 del DL 185/2008. Passati 60 giorni, bisogna compilare il modello EAS, che dovrà essere consegnato all’Agenzia delle Entrate.
Il
modello EAS può essere scaricato anche dal sito dell’Agenzia delle
Entrate che, a questo proposito, specifica che: ”Le quote e i contributi
associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti
dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano
in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie
rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello”.
Assieme allo statuto dell’associazione occorre redigerne l’Atto costitutivo, in cui bisognerà elencare:
Dove e quando l'associazione viene costituita;
Chi sono i Soci fondatori;
Come viene denominata l'associazione;
Chi sono i primi componenti degli organi di controllo dell'associazione;
Tramite compilazione di un apposito modulo, occorrerà farsi rilasciare un codice fiscale( utile per la gestione fiscale dell’agenzia) dall’Agenzia delle entrate territoriale.
Consigli utili
Bisogna tenere presente che un’associazione sportiva e non, per funzionare bene è preferibile che si affili a qualche sponsor o a più enti di promozione;
un’associazione è fatta da organi sociali, che vanno definiti nello
statuto: assemblee di soci e organi amministrativi, che servono a far
funzionare l’associazione tramite meccanismi di delega delle funzioni.
Tutto questo concorre a determinare la trasparenza dell’attività e la
più facile gestione delle attività connesse all’associazione.
Il regime contributivo di un’associazione no profit
Perché una’associazione sia definita no profit occorre che nell’oggetto si indichi la sua natura non commerciale.
Questo darà luogo anche ad una serie di agevolazioni fiscali. Per
costituirsi in questo modo, l’associazione deve prevedere dei Libri sociali
in cui siano indicate tutte le entrate dell’associazione come: quote di
iscrizione all'associazione, nel caso modificabili per particolari
categorie di soci (ad es. benemeriti, sostenitori); contributi annuali
dei soci, ordinari e straordinari; versamenti volontari dei soci;
sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari; contributi provenienti da
enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri
soggetti privati.
Infine, i libri sociali sono soggetti a vidimazione e devono essere accessibili a tutti i soci: “La
bollatura dei libri contabili rappresenta una delle competenze ascritte
al registro delle imprese sia dalla normativa codicistica che dal DPR
n. 581/1995.
Competente
alla bollatura è la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata
la sede legale del richiedente, anche le associazioni senza scopo di
lucro che non sono iscritte al Registro Imprese o al REA o altri
soggetti non iscrivibili al Registro Imprese (es.: enti pubblici, U.S.L,
fondazioni, liberi professionisti) possono richiedere la vidimazione di
registri e libri contabili.”
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