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Raymond Bard nato nel 1972 Autore del Benessere Olistico e autore di diversi Gruppi e Progetti

Raymond Bard wellness coach dal 1998

Raymond Bard : Un'anima poliedrica al servizio del benessere Nato il 12 gennaio 1972 a Catania e residente a Bergamo , è un uomo dal profilo multiforme, dedito al fitness, al benessere e alla crescita interiore. La sua passione per questo ambito affonda le radici nel 1995, anno in cui inizia ad esplorare, sperimentare e applicare diverse discipline. Esperienza e competenze: Personal trainer olistico: Offre un approccio completo al benessere, integrando fitness, alimentazione, energie sottili e discipline orientali. Operatore olistico: Pratica diverse discipline occidentali e orientali, tra cui bioenergie, vibrazioni, frequenze, fotoni e fisica quantistica. Motivatore e ristrutturatore di stile di vita: Aiuta le persone a trasformare la propria vita in meglio, insegnando loro a gestire eventi a catena, dualità, causa-effetto, legge del Karma, mentalità e realtà, livelli di coscienza. Esperto di energie: Educa e gestisce le energie visibili e invisibili, insegnando tecniche di rilassamento, antistress, pensiero positivo, legge dell'attrazione, meditazione e respirazione. Guida per la crescita interiore: Propone metodi innovativi per una crescita interiore rapida e proficua, basati sulla conoscenza delle energie vibrazionali. Consulente e ideatore di progetti: Offre consulenza e supporto per la creazione di progetti sociali, educativi, ricreativi e culturali. Insegnante di positività e legge di attrazione: Trasmette principi di positività, legge dell'attrazione, legge di risonanza, tecniche esoteriche, creazione di preghiere, mantra e frasi magiche. Esperto di discipline olistiche: Pratica e insegna ginnastica posturale, riequilibrio energetico dei chakra, mental training, visualizzazione, psicologia dello sport e del rendimento lavorativo. Ricercatore scientifico autonomo: Conduce studi e sperimenti su magnetismo, cristalloterapia, vibrazioni e frequenze benefiche, fisica quantistica, esoterismo, vitalismo, Karma, politeismo, campane tibetane, sciamanesimo, tantra, yoga, magia d'amore e altro ancora. Allenatore personalizzato: Offre un servizio di personal training di alto livello a vip, manager, personaggi famosi e non, con un approccio olistico che si concentra sul benessere a 360 gradi. Creatore di contenuti: Crea, gestisce e anima gruppi, community, pagine e post sui social network a scopo sociale, formativo e umanitario. RiNato è un professionista appassionato e versatile, sempre pronto ad aiutare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale. Il suo approccio olistico al benessere lo rende un punto di riferimento per chi desidera migliorare la propria vita a livello fisico, mentale e spirituale. Se sei alla ricerca di una guida esperta e motivata per il tuo percorso di crescita personale, Raymond Bard è la persona giusta per te. Dal 2024 Disponibile solo per gli iscritti a questo sito internet e tramite tessera associativa con Namaste International Community aps

14 aprile 2012

ARTICOLO 41 COMMA 2 IDONIETà ALLA MANSIONE DEL LAVORATORE

Al comma 2 dell'art. 41 viene aggiunta un'ulteriore tipologia di visita di idoneità alla mansione, ovvero quella che deve precedere la ripresa del lavoro, nel caso in cui, per motivi di salute, il lavoratore sia stato assente continuativamente per più di sessanta giorni. Anche in questo caso la tipologia di visita per "lunga malattia" di cui alla lett. e-ter), presuppone necessariamente una delle ipotesi di sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 dell'art. 41; in assenza di tale presupposto, questa visita, come del resto tutte le altre, dovrà considerarsi illegittima.
La nuova disposizione impone al medico competente di formulare, in ogni caso, il giudizio di idoneità/inidoneità per iscritto, e di quel giudizio darne copia, invece di informarli semplicemente per iscritto, al lavoratore e al datore di lavoro.
Le modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria si concludono con la sostituzione del comma 1 e l'abrogazione del comma 2 dell'art. 42. Il nuovo comma 1 si presenta come una contrazione dei due commi precedenti, in cui scompaiono, in particolare, i riferimenti all'art. 2103 c.c. ed all'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001.
Nel nuovo art. 42, viene, inoltre, meno il riferimento all'obbligo di adibire, "ove possibile" il lavoratore ad una mansione "compatibile con il suo stato di salute" ed a quello che il lavoratore adibito a mansioni inferiori conservi, oltre la retribuzione, anche la qualifica originariamente prevista per le mansioni precedentemente svolte. Ne consegue che, dopo il correttivo, il datore di lavoro dovrà attuare le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, innanzitutto a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori.
Meritevoli di menzione sono anche le modifiche apportate dall'art. 15 del d.lgs. n. 106/2009, all'art. 25, comma 1, del testo unico, dedicato agli obblighi del medico competente.
La modifica più significativa è certamente l'abrogazione della lett. f): viene meno l'obbligo di inviare "all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
Insieme a tale obbligo del medico competente, viene conseguentemente meno la facoltà del lavoratore interessato di chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale".
Nella nuova stesura della lett. c) si conferma che il medico competente "istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria", ma tale cartella, diversamente dal passato, "è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente"; viene pertanto meno la previsione secondo la quale, solo "nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia", cosicché, all'atto della nomina del medico dovrà essere concordato anche il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, le quali, tuttavia, resteranno, in ogni caso (vale a dire anche se il luogo di custodia concordato fosse la sede dell'azienda o dell'unità produttiva), sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso.
La lett. e) viene interamente riformulata: il medico competente è obbligato a consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro "copia della cartella sanitaria e di rischio"; mentre rimane invariato l'obbligo di fornire al lavoratore "le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima", del tutto nuova e condivisibile è la previsione secondo la quale: "l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto".

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