VISUALIZZAZIONI UTENTI

Raymond Bard nato nel 1972 Autore del Benessere Olistico e autore di diversi Gruppi e Progetti

Raymond Bard wellness coach dal 1998

Raymond Bard : Un'anima poliedrica al servizio del benessere Nato il 12 gennaio 1972 a Catania e residente a Bergamo , è un uomo dal profilo multiforme, dedito al fitness, al benessere e alla crescita interiore. La sua passione per questo ambito affonda le radici nel 1995, anno in cui inizia ad esplorare, sperimentare e applicare diverse discipline. Esperienza e competenze: Personal trainer olistico: Offre un approccio completo al benessere, integrando fitness, alimentazione, energie sottili e discipline orientali. Operatore olistico: Pratica diverse discipline occidentali e orientali, tra cui bioenergie, vibrazioni, frequenze, fotoni e fisica quantistica. Motivatore e ristrutturatore di stile di vita: Aiuta le persone a trasformare la propria vita in meglio, insegnando loro a gestire eventi a catena, dualità, causa-effetto, legge del Karma, mentalità e realtà, livelli di coscienza. Esperto di energie: Educa e gestisce le energie visibili e invisibili, insegnando tecniche di rilassamento, antistress, pensiero positivo, legge dell'attrazione, meditazione e respirazione. Guida per la crescita interiore: Propone metodi innovativi per una crescita interiore rapida e proficua, basati sulla conoscenza delle energie vibrazionali. Consulente e ideatore di progetti: Offre consulenza e supporto per la creazione di progetti sociali, educativi, ricreativi e culturali. Insegnante di positività e legge di attrazione: Trasmette principi di positività, legge dell'attrazione, legge di risonanza, tecniche esoteriche, creazione di preghiere, mantra e frasi magiche. Esperto di discipline olistiche: Pratica e insegna ginnastica posturale, riequilibrio energetico dei chakra, mental training, visualizzazione, psicologia dello sport e del rendimento lavorativo. Ricercatore scientifico autonomo: Conduce studi e sperimenti su magnetismo, cristalloterapia, vibrazioni e frequenze benefiche, fisica quantistica, esoterismo, vitalismo, Karma, politeismo, campane tibetane, sciamanesimo, tantra, yoga, magia d'amore e altro ancora. Allenatore personalizzato: Offre un servizio di personal training di alto livello a vip, manager, personaggi famosi e non, con un approccio olistico che si concentra sul benessere a 360 gradi. Creatore di contenuti: Crea, gestisce e anima gruppi, community, pagine e post sui social network a scopo sociale, formativo e umanitario. RiNato è un professionista appassionato e versatile, sempre pronto ad aiutare le persone a raggiungere il loro massimo potenziale. Il suo approccio olistico al benessere lo rende un punto di riferimento per chi desidera migliorare la propria vita a livello fisico, mentale e spirituale. Se sei alla ricerca di una guida esperta e motivata per il tuo percorso di crescita personale, Raymond Bard è la persona giusta per te. Dal 2024 Disponibile solo per gli iscritti a questo sito internet e tramite tessera associativa con Namaste International Community aps

29 marzo 2012

VISITE MEDICHE AI LAVORATORI - SORVEGLIANZA SANITARIA E COMPETENZE DEL MEDICO

CHI VISITA I LAVORATORI?

Il medico competente: specialista in Medicina del Lavoro o disciplina equipollente o
riconosciuto Competente da una Regione per anzianità di servizio, nominato dal datore
di lavoro.


COME SI ESEGUE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Il medico competente:
- esegue le visite mediche preventive:
all’assunzione,
periodicamente,
alla cessazione del rapporto di lavoro (per gli esposti ad agenti chimici)
su richiesta del lavoratore (in relazione ai rischi lavorativi);
- esegue o richiede altri accertamenti seguendo:
leggi e norme
linee guida professionali ed amministrative
e tenendo conto: - dei tipi di lavoro (rischi, ambienti)
- caratteristiche individuali dei lavoratori
potendo richiedere per singole persone accertamenti specialistici aggiuntivi, se utili
alla prevenzione sul lavoro.
A CHE COSA SERVE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Gli accertamenti sanitari preventivi e periodici servono per constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e per formulare il giudizio di
idoneità specifica alla mansione (idoneo: può eseguire quella mansione senza pericolo
per la propria salute) ed inoltre per controllare nel tempo lo stato di salute dei
lavoratori.
Contro un giudizio di non idoneità parziale o totale del medico competente è possibile
presentare entro 30 giorni ricorso all'organo di vigilanza (SPSAL dell’Azienda USL)
(art 17 D.Lgs. 626/94).


IL MEDICO COMPETENTE HA ALTRE FUNZIONI E RESPONSABILITA'


oltre alla sorveglianza sanitaria ?
Ove è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria e di conseguenza la nomina del
medico competente, lo stesso medico ha altri compiti:
• visitare l'ambiente di lavoro e conoscere lavorazioni e rischi: "il Paziente del
medico del lavoro è il lavoro"
Sorveglianza sanitaria: obblighi per l’impresa – SPSAL Az. USL Modena – luglio 2002
• collaborare nella valutazione dei rischi, ad esempio esaminando le schede di
sicurezza dei prodotti e partecipando alla programmazione di eventuali
misurazioni ambientali
• collaborare nella adozione delle misure preventive, ad esempio indicando le
protezioni individuali necessarie
• informare i lavoratori sul significato e, in forma riservata, sui risultati degli esami
che esegue o richiede
• redigere ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio individuali, da conservarsi in
forma riservata presso il datore di lavoro
• partecipare alle riunioni di prevenzione, e fornire in forma collettiva ed anonima i
risultati degli accertamenti praticati e le altre considerazioni utili per la
prevenzione dei rischi
• partecipare nell'organizzazione del pronto soccorso
• eseguire le vaccinazioni previste per alcuni rischi nelle persone non ancora
vaccinate
• osservare altri obblighi di legge (es. D.lgs. 277/91, D.lgs. 626/94, Codice Penale) o
deontologici: refertare le malattie professionali, garantire il segreto professionale.
IL MEDICO COMPETENTE oltre a visitare i lavoratori e ad esprimere il giudizio di
idoneità COLLABORA PER RENDERE IL LAVORO CONFACENTE E
L'AMBIENTE DI LAVORO ADATTO per le persone che vi lavorano.
E PER FINIRE, ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI
Si ricorda che, ove l’obbligo di sorveglianza sanitaria non sussiste, non è ammissibile
sottoporre il lavoratore a visita medica o accertamenti finalizzati alla valutazione dell’idoneità
da parte del medico competente. In tali casi, laddove lo ritenga necessario, il datore di lavoro
può richiedere visita di idoneità ai sensi dell’art.5 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) solo a Enti
Pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico

 ( l’organismo deputato a tali accertamenti è il Collegio Medico Unico presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda USL).
Si ricorda infine che ai sensi dell’art.35 DPR 303/56 il datore di lavoro può essere esentato
dall’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte dell’Organo di Vigilanza qualora il rischio per
la salute dei lavoratori possa fondatamente ritenersi irrilevante per l’esiguità dell’agente
nocivo e la efficacia delle misure preventive.


Obbligo dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).
La mancata presentazione alla prescritta visita medica, ove non giustificata da impossibilità sopraggiunta, è inevitabilmente oggetto di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare.
Attesa la rilevanza di quanto rappresentato, i destinatari in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza del personale il contenuto del presente messaggio.

 Il D.Lgs. 81/2008 in continuità con la precedente normativa prevede un coinvolgimento globale del medico-competente (analisi DVR, sopralluogo annuale, riunione periodica, relazione sanitaria annuale, organizzazione del P.S., formazione e informazione, attuazione di programmi di promozione della salute) e, dunque, la sorveglianza sanitaria è solo uno dei momenti, pur se il più noto, di tale coinvolgimento.
La sorveglianza sanitaria diviene obbligo nel momento in cui la VDR evidenzi un rischio per la salute e tale rischio rientri fra quelli per cui vige previsione normativa.
Gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:
168: movimentazione manuale di carichi;
176; videoterminali;
185: agenti fisici;
196; rumore;
204: vibrazioni;
211: campi elettromagnetici;
218: radiazioni ottiche;
229: agenti chimici;
242: agenti cancerogeni e mutageni;
259: amianto;
279.281: agenti biologici.
Ricordiamo che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.
Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art, 41 comma 4). Le visite di cui al D.Lgs. 81 hanno, dunque, un carattere sia preventivo che periodico. 

La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 viene effettuata;
1) preventivamente da espletare cioè prima dell'immissione alla mansione a rischio per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati
2) periodicamente a determinati intervalli di tempo durante il rapporto di lavoro per controllare che l'esposizione ai rischi non abbia prodotto danni ma anche per evidenziare effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale sia periodico e verificare, dunque, la permanenza dell'idoneità lavorativa.
3) in occasione del cambio di mansione;
4) su richiesta del lavoratore se correlata al rischio o se il lavoratore ritiene che le sue condizioni di salute siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa e la stessa sia ritenuta dal mc correlata ai rischi;
5) alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il recente decreto legislativo 106 all'articolo 26 (che introduce modifiche all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008) ha abolito il divieto all'effettuazione da parte del datore di lavoro (tramite il medico competente) delle visite in fase di pre-assunzione. In tal modo la visita “preventiva in fase pre-assuntiva” viene a coincidere con la visita di idoneità alla mansione specifica.
La norma prevede la possibilità che tali visite preventive in fase pre-assuntiva possano essere svolte sia ad opera del medico competente che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL. La visita pre-assuntiva deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale sia prevista la sorveglianza sanitaria.
Nel caso in cui la visita medica pre-assuntiva sia effettuata dal medico-competente è previsto che il lavoratore giudicato non-idoneo possa presentare ricorso “entro trenta giorno dalla data di comunicazione del giudizio medesimo” all'organo di vigilanza territorialmente competente.
A fronte di questa innovazione normativa appare fondamentale ribadire che il giudizio di idoneità (anche quello espresso in fase pre-assuntiva) è finalizzato a verificare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche fisiche a svolgere la mansione e che detta mansione non possa determinare un danno alla salute del lavoratore. E', dunque, chiaro che non devono incidere sulla formulazione del giudizio altri fattori, quali ad esempio: la titolarità dei benefici di cui alla legge 104, la previsione di una maggiore morbilità da quadri patologici non interferenti con il lavoro ecc.
La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica ad opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione.
Anche in questo caso la visita dopo “lunga malattia” presuppone necessariamente una delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, in assenza di tale presupposto tale visita dovrà essere considerata illegittima.
Il decreto indica che l'assenza dal lavoro deve essere stata motivata da problemi di salute e dunque l'accertamento da parte del medico competente deve essere effettuato dopo assenza per:
1) malattia comune;
2) infortunio
3) malattia professionale;
4) incidente grave.
La normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro include la sorveglianza sanitaria fra le misure generali di tutela della salute e tale sorveglianza viene posta nella parte finale di una sequenza che è, anche, indicativa di una gerarchia e di una priorità d'intervento che privilegia l'eliminazione o la riduzione del rischio.
La sorveglianza sanitaria effettuata dal “medico competente”, previsto e definito nelle sue caratteristiche professionali, è obbligatoria se dalla valutazione dei rischi sono emerse esposizioni per le quali la normativa vigente ne preveda l'obbligo e per i soli lavoratori esposti. Tale normativa va tenuta distinta da quelle leggi speciali che prevedono l'ottenimento di particolari “tessere-patenti-abilitazioni”.
A questo secondo gruppo dobbiamo, poi, aggiungere alcune categorie di lavoratori impegnati in attività di lavoro che richiedono efficienza fisica e psichica per la complessità dei compiti e le responsabilità che ne derivano: ferrovie, navigazione, portuali, guida di autoveicoli per trasporto persone, ecc. e per i quali i due regimi si sovrappongono. In tutti gli altri casi il datore di lavoro ha la possibilità, per il combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art. 5 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) di richiedere alla struttura pubblica un giudizio ed un accertamento sull'idoneità al lavoro, come pure sull'infermità per malattia o infortunio del dipendente. 


Quando c'è l' obbligo di sottoporre i dipendenti a visite mediche periodiche?


Come ribadito dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei Tipologia delle visite mediche periodicheluoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), le visite mediche periodiche ai lavoratori devono essere effettuate nei seguenti casi
:
 
  • a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
         
  • b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
         
  • c) visita medica su richiesta del lavoratore:  nel caso in cui il medico competente la ritenga necessaria al fine di valutare eventuali peggioramenti causati dall 'attività lavorativa. La finalità della visita sanitaria di controllo è sempre quella di esprimere il giudizio di idoneita' o meno alla mansione specifica;
     
  • d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla nuova mansione specifica;
     
  • e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.


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