Il medico competente: specialista in Medicina del Lavoro o disciplina equipollente o
riconosciuto Competente da una Regione per anzianità di servizio, nominato dal datore
di lavoro.
COME SI ESEGUE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Il medico competente:
- esegue le visite mediche preventive:
all’assunzione,
periodicamente,
alla cessazione del rapporto di lavoro (per gli esposti ad agenti chimici)
su richiesta del lavoratore (in relazione ai rischi lavorativi);
- esegue o richiede altri accertamenti seguendo:
leggi e norme
linee guida professionali ed amministrative
e tenendo conto: - dei tipi di lavoro (rischi, ambienti)
- caratteristiche individuali dei lavoratori
potendo richiedere per singole persone accertamenti specialistici aggiuntivi, se utili
alla prevenzione sul lavoro.
A CHE COSA SERVE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Gli accertamenti sanitari preventivi e periodici servono per constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e per formulare il giudizio di
idoneità specifica alla mansione (idoneo: può eseguire quella mansione senza pericolo
per la propria salute) ed inoltre per controllare nel tempo lo stato di salute dei
lavoratori.
Contro un giudizio di non idoneità parziale o totale del medico competente è possibile
presentare entro 30 giorni ricorso all'organo di vigilanza (SPSAL dell’Azienda USL)
(art 17 D.Lgs. 626/94).
IL MEDICO COMPETENTE HA ALTRE FUNZIONI E RESPONSABILITA'
oltre alla sorveglianza sanitaria ?
Ove è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria e di conseguenza la nomina del
medico competente, lo stesso medico ha altri compiti:
• visitare l'ambiente di lavoro e conoscere lavorazioni e rischi: "il Paziente del
medico del lavoro è il lavoro"
Sorveglianza sanitaria: obblighi per l’impresa – SPSAL Az. USL Modena – luglio 2002
• collaborare nella valutazione dei rischi, ad esempio esaminando le schede di
sicurezza dei prodotti e partecipando alla programmazione di eventuali
misurazioni ambientali
• collaborare nella adozione delle misure preventive, ad esempio indicando le
protezioni individuali necessarie
• informare i lavoratori sul significato e, in forma riservata, sui risultati degli esami
che esegue o richiede
• redigere ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio individuali, da conservarsi in
forma riservata presso il datore di lavoro
• partecipare alle riunioni di prevenzione, e fornire in forma collettiva ed anonima i
risultati degli accertamenti praticati e le altre considerazioni utili per la
prevenzione dei rischi
• partecipare nell'organizzazione del pronto soccorso
• eseguire le vaccinazioni previste per alcuni rischi nelle persone non ancora
vaccinate
• osservare altri obblighi di legge (es. D.lgs. 277/91, D.lgs. 626/94, Codice Penale) o
deontologici: refertare le malattie professionali, garantire il segreto professionale.
IL MEDICO COMPETENTE oltre a visitare i lavoratori e ad esprimere il giudizio di
idoneità COLLABORA PER RENDERE IL LAVORO CONFACENTE E
L'AMBIENTE DI LAVORO ADATTO per le persone che vi lavorano.
E PER FINIRE, ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI
Si ricorda che, ove l’obbligo di sorveglianza sanitaria non sussiste, non è ammissibile
sottoporre il lavoratore a visita medica o accertamenti finalizzati alla valutazione dell’idoneità
da parte del medico competente. In tali casi, laddove lo ritenga necessario, il datore di lavoro
può richiedere visita di idoneità ai sensi dell’art.5 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) solo a Enti
Pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico
( l’organismo deputato a tali accertamenti è il Collegio Medico Unico presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda USL).
Si ricorda infine che ai sensi dell’art.35 DPR 303/56 il datore di lavoro può essere esentato
dall’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte dell’Organo di Vigilanza qualora il rischio per
la salute dei lavoratori possa fondatamente ritenersi irrilevante per l’esiguità dell’agente
nocivo e la efficacia delle misure preventive.
Obbligo dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).
La mancata presentazione alla prescritta visita medica, ove non giustificata da impossibilità sopraggiunta, è inevitabilmente oggetto di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare.
Attesa
la rilevanza di quanto rappresentato, i destinatari in indirizzo sono
invitati a portare a conoscenza del personale il contenuto del presente
messaggio.
Il D.Lgs. 81/2008 in continuità con la precedente normativa
prevede un coinvolgimento globale del medico-competente (analisi DVR,
sopralluogo annuale, riunione periodica, relazione sanitaria annuale,
organizzazione del P.S., formazione e informazione, attuazione di programmi di
promozione della salute) e, dunque, la sorveglianza
sanitaria è solo uno dei momenti, pur se il più noto, di tale
coinvolgimento.
La sorveglianza sanitaria diviene obbligo nel momento in cui
la VDR evidenzi un rischio per la salute e tale rischio rientri fra quelli per
cui vige previsione normativa.
Gli articoli del D.Lgs.
81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:
168: movimentazione manuale di carichi;
176; videoterminali;
185: agenti fisici;
196; rumore;
204: vibrazioni;
211: campi elettromagnetici;
218: radiazioni ottiche;
229: agenti chimici;
242: agenti cancerogeni e mutageni;
259: amianto;
279.281: agenti biologici.
Ricordiamo che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria
in materia di lavoro
notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle
normative specifiche.
Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa le
visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di
alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art,
41 comma 4). Le visite di cui al D.Lgs. 81 hanno, dunque, un carattere sia
preventivo che periodico.
La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 viene
effettuata;
1) preventivamente da espletare cioè prima dell'immissione
alla mansione a rischio per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati
2) periodicamente a determinati intervalli di tempo durante
il rapporto di lavoro per controllare che l'esposizione ai rischi non abbia
prodotto danni ma anche per evidenziare effetti precoci sulla salute correlati
all'esposizione professionale sia periodico e verificare, dunque, la permanenza
dell'idoneità lavorativa.
3) in occasione del cambio di mansione;
4) su richiesta del lavoratore se correlata al rischio o se
il lavoratore ritiene che le sue condizioni di salute siano suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa e la stessa sia ritenuta dal mc
correlata ai rischi;
5) alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il recente decreto legislativo 106 all'articolo 26 (che
introduce modifiche all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008) ha abolito il divieto
all'effettuazione da parte del datore di lavoro (tramite il medico competente)
delle visite in fase di pre-assunzione. In tal modo la visita “preventiva in
fase pre-assuntiva” viene a coincidere con la visita di idoneità
alla mansione specifica.
La norma prevede la possibilità che tali visite preventive
in fase pre-assuntiva possano essere svolte sia ad opera del medico competente
che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL. La visita pre-assuntiva deve
essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale sia prevista la
sorveglianza sanitaria.
Nel caso in cui la visita medica pre-assuntiva sia
effettuata dal medico-competente è previsto che il lavoratore giudicato
non-idoneo possa presentare ricorso “entro trenta giorno dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo” all'organo di vigilanza territorialmente
competente.
A fronte di questa innovazione normativa appare fondamentale
ribadire che il giudizio di idoneità (anche quello espresso in fase
pre-assuntiva) è finalizzato a verificare il possesso da parte del lavoratore
delle caratteristiche fisiche a svolgere la mansione e che detta mansione non
possa determinare un danno alla salute del lavoratore. E', dunque, chiaro che
non devono incidere sulla formulazione del giudizio altri fattori, quali ad esempio:
la titolarità dei benefici di cui alla legge 104, la previsione di una maggiore
morbilità da quadri patologici non interferenti con il lavoro ecc.
La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal
lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il
lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita
medica ad opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione.
Anche in questo caso la visita dopo “lunga malattia”
presuppone necessariamente una delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, in
assenza di tale presupposto tale visita dovrà essere considerata illegittima.
Il decreto indica che l'assenza dal lavoro deve essere stata
motivata da problemi di salute e dunque l'accertamento da parte del medico
competente deve essere effettuato dopo assenza per:
1) malattia comune;
2) infortunio
3) malattia professionale;
4) incidente grave.
La normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro
include la sorveglianza sanitaria fra le misure generali di tutela della salute
e tale sorveglianza viene posta nella parte finale di una sequenza che è,
anche, indicativa di una gerarchia e di una priorità d'intervento che
privilegia l'eliminazione o la riduzione del rischio.
La sorveglianza sanitaria effettuata dal “medico
competente”, previsto e definito nelle sue caratteristiche professionali, è
obbligatoria se dalla valutazione dei rischi sono emerse esposizioni per le
quali la normativa vigente ne preveda l'obbligo e per i soli lavoratori
esposti. Tale normativa va tenuta distinta da quelle leggi speciali che
prevedono l'ottenimento di particolari “tessere-patenti-abilitazioni”.
A questo secondo gruppo dobbiamo, poi, aggiungere alcune
categorie di lavoratori impegnati in attività di lavoro che richiedono
efficienza fisica e psichica per la complessità dei compiti e le responsabilità
che ne derivano: ferrovie, navigazione, portuali, guida di autoveicoli per
trasporto persone, ecc. e per i quali i due regimi si sovrappongono. In tutti gli
altri casi il datore di lavoro ha la possibilità, per il combinato disposto del
1° e 2° comma dell'art. 5 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) di
richiedere alla struttura pubblica un giudizio ed un accertamento sull'idoneità
al lavoro, come pure sull'infermità per malattia o infortunio del dipendente.
Come ribadito dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), le visite mediche periodiche ai lavoratori devono essere effettuate nei seguenti casi:
Quando c'è l' obbligo di sottoporre i dipendenti a visite mediche periodiche?
Come ribadito dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei
- a) visita medica preventiva
intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore:
nel caso in cui il medico competente la ritenga necessaria al fine di
valutare eventuali peggioramenti causati dall 'attività lavorativa. La
finalità della visita sanitaria di controllo è sempre quella di
esprimere il giudizio di idoneita' o meno alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla nuova mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nessun commento:
Posta un commento
Questo post ti è stato utile?
Mi aiuteresti a far Crescere questo Blog ?
Puoi Commentare , Condividere e anche fare una piccola Donazione