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29 marzo 2012

MEDICO DEL LAVORO IDONIETà O NON IDONIETà ALLA MANZIONE

MEDICO DEL LAVORO  IDONIETà O NON IDONIETà  ALLA MANZIONE
L'attività del medico competente è subordinata all'ottenimento del consenso all'atto medico cui il lavoratore è obbligatoriamente sottoposto, ottenimento che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario finalizzato. 
Naturalmente il medico deve informare il lavoratore sui rischi a cui è esposto e sui risultati degli accertamenti sanitari
Al termine degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico-competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro organizzato e non al soggetto.
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma: 
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall'espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro e/o sull'uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l'obbligo dell'uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente; 
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l'impegno funzionale richiesto dall'espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
Nel caso di espressione di una temporaneità del giudizio i medico deve precisare i limiti temporali di validità del suo giudizio (art.41 comma 7). 
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9).
La normativa chiarisce che è ammesso il ricorso anche in caso di giudizio di idoneità.
 L'articolo 42 del D.Lgs. 81/2008 indica che nel caso di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro debba adibire il lavoratore “ove possibile” ad altra mansione compatibile con lo stato di salute. 
L'accento posto dalla normativa sull'ambiente di lavoro comporta che l'idoneità non possa essere concessa in astratto ad una determinata mansione, ma va riferita quella mansione, in quel posto di lavoro, in quella fabbrica in cui esiste una precisa organizzazione del lavoro che determina tempi e modalità di esposizione a specifici rischi 

Ciò impone che il datore di lavoro, con l'ausilio del medico competente, operi attivamente per individuare all'interno dell'azienda una adeguata collocazione del dipendente e che si pervenga a definire delle misure di sostegno che favoriscano il mantenimento in azienda del lavoratore, e questo ancor di più nei casi in cui si sia in presenza di una inidoneità che si può presumere temporanea anche se di lunga durata.
Per pervenire a tale risultato occorre che il medico competente attui ogni sforzo per uscire dalla consuetudine di formulare giudizi generici e, invece, pervenga ad adottare espressioni del tipo “idoneo limitatamente a..” seguite dall'elencazione dei compiti ancora possibili o dall'espressione delle condizioni di rischio ancora accettabili.
Ma sopratutto nel caso di inidoneità parziale, sia temporanea che permanente, il medico deve indicare quali siano i compiti e (o le esposizioni) che vanno evitate e, dunque, quale è il campo delle residue idoneità.
L'obiettivo prospettabile deve essere il pieno e proficuo inserimento nel proprio lavoro anche dei soggetti portatori di ridotte capacità lavorative, posto che le condizioni lavorative siano idonee o che vengano rese tali ad accogliere tutti i lavoratori. 

Il medico competente è gravato dagli obblighi comuni a tutti i medici ed in particolare:
1) obbligo di referto ai sensi degli articoli 365 C.P. e 334 C.P.P.;
2) obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. 1124/65 delle malattie ricomprese nelle liste delle malattie possibili/probabili di origine lavorativa;
3) obbligo ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico INAIL di fornire al datore di lavoro la certificazione della malattia professionale, certificazione che poi il datore di lavoro deve inviare all'Istituto assicuratore.
Tale insieme di obblighi deve essere presente al medico competente, che nel momento in cui formula un giudizio di non-idoneità per una sopraggiunta patologia ha l'obbligo di valutare se detta patologia sia in relazione con l'esposizione lavorativa e, dunque, sia necessario valutare anche la necessità di un riesame delle misure di prevenzione attuate.  


Quando c'è l' obbligo di sottoporre i dipendenti a visite mediche periodiche?


Come ribadito dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei Tipologia delle visite mediche periodicheluoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), le visite mediche periodiche ai lavoratori devono essere effettuate nei seguenti casi
:
 
  • a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
         
  • b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
         
  • c) visita medica su richiesta del lavoratore:  nel caso in cui il medico competente la ritenga necessaria al fine di valutare eventuali peggioramenti causati dall 'attività lavorativa. La finalità della visita sanitaria di controllo è sempre quella di esprimere il giudizio di idoneita' o meno alla mansione specifica;
     
  • d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla nuova mansione specifica;
     
  • e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

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