MEDICO DEL LAVORO IDONIETà O NON IDONIETà ALLA MANZIONE
L'attività del medico competente è subordinata
all'ottenimento del consenso all'atto medico cui il lavoratore è
obbligatoriamente sottoposto, ottenimento che deve essere subordinato ad una
adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi e sui benefici che si intendono
raggiungere in seguito all'accertamento sanitario finalizzato.
Naturalmente il medico deve informare il lavoratore sui
rischi a cui è esposto e sui risultati degli accertamenti sanitari.
Al termine
degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico-competente deve
esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come
idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio
per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro
organizzato e non al soggetto.
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di
idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite
dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità
assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero
trarre danno dall'espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle
modificazioni biologiche che richiedono interventi sull'ambiente,
sull'organizzazione del lavoro e/o sull'uomo;
b) una idoneità
parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come
l'obbligo dell'uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune
menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa
(divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza
di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico.
Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o
permanente;
c) non-idoneità,
quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei
processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l'impegno
funzionale richiesto dall'espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati.
Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
Nel caso di espressione di una temporaneità del giudizio i
medico deve precisare i limiti temporali di validità del suo giudizio (art.41
comma 7).
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41
comma 9).
La normativa chiarisce che è ammesso il ricorso anche in caso
di giudizio di idoneità.
L'articolo 42 del D.Lgs. 81/2008 indica che nel caso
di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro debba adibire il
lavoratore “ove possibile” ad altra mansione compatibile con lo stato di
salute.
L'accento posto dalla normativa sull'ambiente di lavoro
comporta che l'idoneità non possa essere concessa in astratto ad una
determinata mansione, ma va riferita quella mansione, in quel posto di lavoro,
in quella fabbrica in cui esiste una precisa organizzazione del lavoro che
determina tempi e modalità di esposizione a specifici rischi
Ciò impone che il datore di lavoro, con l'ausilio del medico
competente, operi attivamente per individuare all'interno dell'azienda una
adeguata collocazione del dipendente e che si pervenga a definire delle misure
di sostegno che favoriscano il mantenimento in azienda del lavoratore, e questo
ancor di più nei casi in cui si sia in presenza di una inidoneità che si può
presumere temporanea anche se di lunga durata.
Per pervenire a tale risultato occorre che il medico
competente attui ogni sforzo per uscire dalla consuetudine di formulare giudizi
generici e, invece, pervenga ad adottare espressioni del tipo “idoneo
limitatamente a..” seguite dall'elencazione dei compiti ancora possibili o
dall'espressione delle condizioni di rischio ancora accettabili.
Ma sopratutto nel caso di inidoneità parziale, sia
temporanea che permanente, il medico deve indicare quali siano i compiti e (o
le esposizioni) che vanno evitate e, dunque, quale è il campo delle residue
idoneità.
L'obiettivo prospettabile deve essere il pieno e proficuo
inserimento nel proprio lavoro anche dei soggetti portatori di ridotte capacità
lavorative, posto che le condizioni lavorative siano idonee o che vengano rese
tali ad accogliere tutti i lavoratori.
Il medico competente è gravato dagli obblighi comuni a tutti
i medici ed in particolare:
1) obbligo di referto ai sensi degli articoli 365 C.P. e 334
C.P.P.;
2) obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R.
1124/65 delle malattie ricomprese nelle liste delle malattie
possibili/probabili di origine lavorativa;
3) obbligo ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico INAIL
di fornire al datore di lavoro la certificazione della malattia professionale,
certificazione che poi il datore di lavoro deve inviare all'Istituto
assicuratore.
Tale insieme di obblighi deve essere presente al medico
competente, che nel momento in cui formula un giudizio di non-idoneità per una
sopraggiunta patologia ha l'obbligo di valutare se detta patologia sia in
relazione con l'esposizione lavorativa e, dunque, sia necessario valutare anche
la necessità di un riesame delle misure di prevenzione attuate.
Come ribadito dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), le visite mediche periodiche ai lavoratori devono essere effettuate nei seguenti casi:
Quando c'è l' obbligo di sottoporre i dipendenti a visite mediche periodiche?
Come ribadito dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei
- a) visita medica preventiva
intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore:
nel caso in cui il medico competente la ritenga necessaria al fine di
valutare eventuali peggioramenti causati dall 'attività lavorativa. La
finalità della visita sanitaria di controllo è sempre quella di
esprimere il giudizio di idoneita' o meno alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla nuova mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
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